L’infermità mentale di un familiare potrebbe portare, nei casi più significativi, alla sua interdizione con lo scopo di tutelare sia il patrimonio che la dignità della persona.
La legge offre diversi strumenti per proteggere chi si trova in condizione di fragilità, che prevedono conseguenze molto diverse sulla libertà individuale.
Il presupposto fondamentale per richiedere l’interdizione è che il soggetto soffra di un’infermità di mente “abituale” vale a dire uno stato di malattia duraturo nel tempo e non dunque, una confusione passeggera o una crisi momentanea.
La patologia deve compromettere due elementi: la capacità di comprendere e la capacità di decidere tali da determinare la totale incapacità della persona di provvedere ai propri interessi, sia economici che personali.
In sostanza c’è differenza tra una persona anziana colpita da Alzheimer da una persona che ha avuto un esaurimento nervoso temporaneo ed in via di guarigione.
La legge italiana n.6 del 2004 ha introdotto un principio di gradualità nelle misure di protezione per cui l’interdizione non è automatica in quanto si preferisce lo strumento dell’amministrazione di sostegno se è sufficiente a proteggere l’incapace.
L’amministrazione di sostegno non toglie la capacità di agire ma affianca un tutor per atti specifici: viene scelta quando la protezione richiesta è minima, ad esempio se il patrimonio da gestire è esiguo o se le operazioni da svolgere sono semplici come il ritiro della pensione.
Viceversa, nelle situazioni in cui l’amministrazione di sostegno non è sufficiente l’interdizione diventa necessaria per una gestione più complessa che richiede una sostituzione totale del soggetto nelle decisioni.
In sostanza ai sensi dell’art. 414 Codice civile l’interdizione si applica quando c’è il rischio concreto che la persona compia atti pregiudizievoli per sé o per il suo patrimonio: in questi casi è necessario annullare la capacità di firma del soggetto, per garantire una adeguata protezione cosa che non avrebbe l’amministratore di sostegno.
La “scelta” e la decisione spetta sempre al magistrato, che ha il compito di valutare: l’interdizione ha oggi un carattere residuale nel senso che è l’ultima opzione, da usare solo quando le altre non appaiano sufficienti.
Spetta al giudice analizzare la specificità della fattispecie e cercare l’istituto che limiti la capacità del soggetto con l’impatto minore possibile.
In sostanza per raggiungere l’obiettivo di proteggere la persona senza trasformarla in un oggetto passivo si può ricorrere all’amministrazione di sostegno e ove questa non garantisca una tutela efficace, si ricorre all’interdizione o all’inabilitazione.
