Installare sulla facciata di un palazzo condominiale una canna fumaria per chi deve aprire un’attività che la richiede, rappresenta un diritto con condizioni e regole precise come il decoro e la sicurezza. Ovviamente sussiste l’obbligo di avvisare l’amministratore prima di iniziare i lavori, illustrando il lavoro e garantendo circa i possibili danni.
Dunque, l’assemblea condominiale non può bocciare a priori il progetto che rispetti i limiti di legge, e venga effettuato a proprie spese: l’installazione di una canna fumaria è considerata una semplice modifica della cosa comune e non una innovazione che richiede maggioranze speciali.
C’è una eccezione che riguarda il Regolamento di Condominio: se questo vieta espressamente opere sulle facciate o richiede un permesso preventivo: in questo caso è obbligatorio chiedere il via libera.
Un ostacolo è rappresentato dal decoro architettonico anche se il palazzo non sia un bene storico o artistico di pregio: Il decoro è l’armonia delle strutture dell’edificio e quindi l’installazione non può deturpare l’edificio.
Piazzare un tubo vistoso su una facciata pulita, può alterare il decoro, viceversa l’installazione in un cortile interno, o su una facciata secondaria dove ci sono già altri tubi, condizionatori o verande, è molto più accettabile.
In sostanza l’opera non deve creare un pregiudizio significativo alla facciata e in caso di conflitto i giudici valutano caso per caso.
Altri limiti sono rappresentati dalla sicurezza in quanto la canna fumaria non deve minacciare la stabilità del muro e si deve evitare che possa essere un appiglio per i ladri di appartamenti per cui onde evitare contestazioni, è meglio prevedere nel progetto dei sistemi antintrusione e/o dissuasori.
Infine, c’è il tema della distanza della canna fumaria dalle finestre dei condomini: la questione è tecnica in quanto la canna fumaria non è considerata una “costruzione” per cui non si applicano sempre le distanze standard di 3 metri, ma bisogna rispettare le distanze di sicurezza per evitare che fumi nocivi o calore diano fastidio.
Se il regolamento edilizio del Comune prevede una distanza minima precisa, la stessa va assolutamente rispettata; se invece, non c’è una norma locale specifica, occorre dimostrare che l’impianto sia coibentato e non emetta fumi: in tal caso portare lo sbocco dei fumi oltre il tetto è la soluzione dei problemi di immissioni moleste.
