nov 12

Ripetizioni private: alcune puntualizzazioni

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Ripetizioni private: alcune puntualizzazioni

In caso si impartiscano ripetizioni private a casa con riferimento a qualsiasi tipo di insegnamento: è opportuno mettersi in regola.
Innanzitutto è bene chiarire che fare ripetizioni è legale: il doposcuola non è vietato dalla legge ma è soggetto ad alcune condizioni.
Chi è già insegnante non può fare ripetizioni ai propri alunni e, negli altri casi, deve darne notizia al dirigente scolastico. Bisogna poi rispettare le norme antinfortunistiche ed evitare che si possano verificare incidenti all’interno dell’abitazione del docente, di cui altrimenti questi sarebbe responsabile sia civilmente che penalmente.

Lo stesso docente dovrà dichiarare al fisco i compensi ricevuti e dovrà sottoporli a tassazione a regimi agevolati. Viceversa il compenso percepito ‘a nero’ costituisce un illecito tributario ma non un reato, salvo il superamento della soglia di 150mila euro.
Tutte queste regole, chiaramente, valgono quando l’attività di doposcuola diventa periodica e di tipo professionale. La singola lezione, specie se eseguita gratuitamente, non è soggetta ad alcun vincolo se non ovviamente a quello riguardante la tutela della sicurezza degli alunni.

Se l’insegnante decide di fare lezioni private in modo sistematico deve aprire una partita Iva. Se invece l’attività è saltuaria e occasionale, i compensi possono essere giustificati come “reddito di lavoro autonomo occasionale” e, in tal caso, non c’è bisogno della partita Iva.

Chi fa lezioni private a casa deve comunicarlo al dirigente scolastico dell’istituto ove svolge insegnamento, indicando nome degli studenti e relativa provenienza. Il dirigente deve dare il proprio consenso espresso alla richiesta, altrimenti l’attività deve ritenersi incompatibile: difatti ogni dipendente della pubblica amministrazione non può assumere un nuovo lavoro se non espressamente autorizzato dall’ente a cui fa capo.

Chiaramente non ha alcun obbligo di comunicazione o di autorizzazione chi non è in ruolo presso alcuna cattedra.
Se i compensi superano i 5.000 euro annui, non è necessario aprire la partita Iva, ma ci si deve iscrivere alla Gestione Separata dell’Inps e si è obbligati a versare i contributi previdenziali.