mar 16

Installazione delle telecamere condominiali

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Installazione delle telecamere condominiali

I condomini per garantire una maggiore sicurezza nell’immobile possono prendere la decisione di installare delle telecamere, ovviamente rispettando alcune regole che riguardano sia le maggioranze necessarie per la delibera assembleare, sia le norme che tutelano la privacy.
La maggioranza richiesta per installare le telecamere fa riferimento all’articolo 1122-ter del codice civile che non prevede l’unanimità, ma una maggioranza specifica dell’assemblea: per essere valida, la delibera deve ottenere sia un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti all’assemblea, sia che questa maggioranza rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio cioè i 500 millesimi.
Ma non basta rispettare la maggioranza per essere in regola ai sensi del diritto condominiale, perché l’impianto non può violare le norme sulla tutela dei dati personali e deve tenere conto di regole precise.
Per il Garante per la protezione dei dati personali l’installazione deve sempre rispettare tre principi fondamentali: la liceità della delibera condominiale); la necessità di proteggere la sicurezza di persone e beni da pericoli concreti e, infine la proporzionalità con un uso delle telecamere non eccessivo. Queste regole sono contenute principalmente nel Codice della privacy di cui al Decreto Lgs. 196/2003 ed al Regolamento generale sulla protezione dei dati UE del 2016.
Gli obblighi da rispettare essenzialmente sono quello di informare chiunque stia per accedere all’area sorvegliata tramite appositi cartelli di avviso, chiari e ben visibili; l’angolo di ripresa in quanto le telecamere devono inquadrare solo le aree comuni da proteggere come l’ingresso o il garage.
Inoltre bisogna definire un tempo di conservazione delle immagini, per cui le registrazioni devono essere cancellate dopo un periodo di tempo limitato e, infine, è necessario proteggere i dati registrati con password di sicurezza e consentirne l’accesso solo a persone formalmente incaricate e autorizzate come l’amministratore del condominio.
Ovviamente la privacy non tutela solo i proprietari o i condomini ma si estende a chiunque possa essere ripreso dall’impianto come i dipendenti del condominio -portiere o l’addetto alle pulizie- e tutti i visitatori o i fornitori che per qualsiasi motivo hanno accesso al palazzo.