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Il fondo patrimoniale

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Il fondo patrimoniale

La normativa italiana offre uno strumento utile per proteggere il patrimonio e garantire un futuro sereno alla famiglia mettendo al riparo alcuni beni da possibili rischi o debiti imprevisti: il fondo patrimoniale.

Si tratta di un accordo stipulato con un atto notarile, con il quale i coniugi destinano alcuni beni per soddisfare i bisogni della famiglia ai sensi dell’art. 167 Codice Civile. Recentemente la legge n. 76/ 2016, ha esteso la possibilità di costituire un fondo anche alle coppie dello stesso sesso registrate in un’unione civile.

Dunque si tratta di un vincolo di destinazione che da un lato serve a garantire le risorse per il mantenimento e l’istruzione dei figli o per le cure mediche e dall’altro, serve a proteggere questi beni da eventuali creditori.

I beni rimangono di proprietà dei coniugi che li hanno conferiti, ma gli stessi non possono utilizzare i beni destinati al fondo per scopi diversi dal soddisfacimento dei bisogni della famiglia: in sostanza con questo vincolo si deroga al principio generale secondo cui ogni persona risponde dei debiti con tutto il suo patrimonio ai sensi dell’art. 2740 del Codice Civile.

La pubblicità è elemento essenziale per la costituzione del fondo patrimoniale affinché i terzi, cioè i creditori dei coniugi, possano essere informati della sua esistenza.

I beni che possono essere inclusi in un fondo patrimoniale sono elencati tassativamente dalla legge: beni immobili – come case, terreni o diritti reali come l’usufrutto; beni mobili come automobili iscritti in pubblici registri; titoli di credito nominativi, come azioni di società o i depositi bancari.

Nonostante alcuni vantaggi, il fondo patrimoniale presenta alcune criticità: le norme che lo regolano hanno determinato incertezze interpretative, oppure resta il rischio di un uso distorto dello strumento.

Il fondo potrebbe essere costituito per sottrarre beni alla garanzia dei creditori e non per un reale intento di protezione della famiglia, soprattutto se i debiti siano già sorti.

Questo comportamento abusivo tende a minare la credibilità dell’istituto.

I creditori che si ritengono danneggiati possono contestare il fondo attraverso l’azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 del Codice Civile.