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Perde il diritto al mantenimento il figlio che supera l’esame da avvocato, si iscrive all’albo e frequenta lo studio legale del fratello

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Perde il diritto al mantenimento il figlio che supera l’esame da avvocato, si iscrive all’albo e frequenta lo studio legale del fratello

Un padre ha visto rigettare, in primo e secondo grado di giudizio, la sua richiesta di ottenere la revoca, o in subordine, la riduzione dell’assegno di mantenimento versato al figlio maggiorenne che aveva ottenuto l’iscrizione all’albo degli avvocati.

Contro la decisione l’uomo adiva la Cassazione lamentando che i giudici non avevano considerato il fatto nuovo dell’avvenuto superamento dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense e l’iscrizione all’albo, oltre alla circostanza che ormai lavorava nello studio con il fratello.

La Cassazione ha ritenuto i motivi fondati: l’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età ma perdura in linea di principio finché essi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica e che il genitore qualora domandi la modifica o la declaratoria di cessazione dell’obbligo di mantenimento, è tenuto a dimostrare tale circostanza oppure che il mancato svolgimento di un’attività produttiva di reddito dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato .

Tuttavia, l’onere della prova ben può essere assolto mediante l’allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l’estinzione dell’obbligazione dedotta, “tenendo presente che l’avanzare dell’età è un elemento che necessariamente concorre a confermare l’onere probandi, giacché con il raggiungi -mento di un’età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche, costituisce un indicatore forte di inerzia colpevole”.

Secondo i giudici   il diritto del figlio si giustifica all’interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e formativo tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni ma la sua portata è circoscritta, sia in termini di contenuto che di durata, “avuto riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società”.