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Convocazione assemblea condominiale e impugnazione della deliberazione

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Convocazione assemblea condominiale e impugnazione della deliberazione

La normativa in vigore stabilisce che l’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale possa essere inviata tramite raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mano.

Ovviamente ogni mezzo utilizzato può presentare delle problematiche ma con l’informatizzazione ormai così diffusa e utilizzata, l’amministratore, salvo che il regolamento stabilisca diversamente, può trasmettere l’avviso di convocazione con la posta elettronica certificata senza chiedere alcun permesso, né al singolo condomino né all’assemblea: infatti dal momento in cui la legge inserisce la pec tra gli strumenti utilizzabili è giusto ritenere che l’amministratore sia libero di farvi ricorso senza dover essere autorizzato.

Sorgono comunque alcuni dubbi in quanto affidarsi alla posta elettronica certificata potrebbe non garantire la corretta trasmissione dell’avviso per esempio nel caso in cui il destinatario ne sia privo oppure qualora la sua casella sia piena

Ovviamente l’amministratore non può ricorrere alla comunicazione dell’avviso di convocazione tramite pec qualora il condomino non abbia una propria casella di posta elettronica certificata e di conseguenza l’invio della pec fatto sull’email ordinaria non fornisce la prova dell’avvenuta consegna e in tal caso l’amministratore non può dimostrare che il messaggio sia giunto correttamente.

L’avviso di convocazione a mezzo pec è ritenuto valido anche se la casella del destinatario non è in grado di ricevere nuovi messaggi, in quanto secondo la giurisprudenza, la notifica eseguita nei confronti di un soggetto con un indirizzo di posta elettronica certificata, si considera perfezionata con la ricevuta rilasciata dall’operatore che attesta di aver rinvenuto la casella del destinatario piena.

Altra questione riguarda la validità dell’avviso di convocazione inviata sulla pec professionale, utilizzata per scopi lavorativi del condomino: se la posta elettronica certificata risulta nell’Indice nazionale dei domicili digitali, professionisti e imprenditori -Inad- allora si propende per la sua validità.

Alla luce di quanto detto si deve valutare attentamente la possibilità di impugnare la deliberazione a seconda che la convocazione sia stata trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure sulla email ordinaria o sulla pec professionale.