Installare i pannelli fotovoltaici su un balcone di proprietà esclusiva, che siano a servizio della singola unità immobiliare, non dipende da una concessione del condominio, bensì è un diritto che trova fondamento diretto nella legge, in particolare negli artt. 1122 e 1122-bis del cod. civ.
Pertanto, la delibera favorevole assunta dall’assemblea non costituisce la fonte del diritto del singolo condomino ma rappresenta il dato della compatibilità dell’intervento con gli interessi comuni.
Il condomino, dunque, potrebbe procedere anche senza la delibera assembleare ma, ovviamente, nell’ambito dei limiti previsti dalla legge come: il rispetto delle norme edilizie e urbanistiche, l’assenza di danni alle parti comuni o alle proprietà esclusive di altri, la salvaguardia della stabilità e della sicurezza dell’edificio, l’attenzione al decoro architettonico del fabbricato.
Inoltre, deve essere considerato e rispettato il regolamento condominiale qualora questo contenga disposizioni specifiche in materia.
Se l’edificio è inserito in un supercondominio non è necessario acquisire autorizzazioni da parte degli altri edifici solo se l’intervento è limitato al balcone di proprietà esclusiva e non comporta alcuna interferenza con le parti comuni del supercondominio.
Viceversa, se invece l’installazione comporta opere che incidono sulle parti comuni del supercondominio potrebbe rendersi necessario il coinvolgimento dell’assemblea dello stesso supercondominio
