nov 27

Affidamento dei figli minori in caso di separazione

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Affidamento dei figli minori in caso di separazione

La crisi della coppia può produrre effetti negativi e spesso dolorosi nei confronti di tutti i componenti della famiglia con particolare riferimento ai figli minori o adolescenti.

Quando la crisi sfocia nella conseguente richiesta di separazione, il nostro ordinamento prevede l’affido condiviso dei genitori (cd. bigenitorialità) nel senso che i figli continuano ad avere rapporti con entrambi i genitori, ma è necessario stabilire la residenza presso uno di loro: infatti è previsto il genitore collocatario con cui i figli minorenni continueranno a convivere.

Si tratta di decisioni importanti che vengono assunte nel corso della procedura di separazione: proprio per questo il giudice ai sensi dell’art. 473-bis.4, cod.proc.civ. può ascoltare i minori e tener conto delle opinioni espresse dai figli, in considerazione della loro età, del grado di maturità e del legame affettivo o emotivo con ciascun genitore

Il giudice deve considerare diversi fattori prima di prendere una decisione così importante per la vita futura del minore: può avvalersi di consulenze psicologiche o dei servizi sociali per ottenere ulteriori informazioni.

I figli, dunque, non possono scegliere autonomamente con quale genitore stare ma possono influenzare la decisione del giudice se dimostrano maturità e capacità di giudizio consapevole durante l’ascolto.

In sostanza la volontà del minore non è vincolante per il giudice; sebbene il suo parere sia tenuto in conto, la decisione finale spetta al magistrato, il quale deve garantire sempre il superiore interesse del minore.