La guida in stato di ebbrezza è vietata con qualsiasi mezzo vale a dire auto, moto o bicicletta e le conseguenze di tale condotta sono differenti a seconda del tasso alcolemico rilevato.
Infatti, il codice della strada prevede tre sanzioni a seconda del risultato dell’etilometro:
da 0,51 a 0,8 g/l ci sono sanzioni di carattere amministrativo: una sanzione pecuniaria da 543 a 2.170 euro, la decurtazione di 10 punti dalla patente e la sospensione della stessa da 3 a 6 mesi;
fino a 1,5 g/l le sanzioni sono di tipo penale: ammenda da 800 a 3.200 euro, arresto fino a 6 mesi, la decurtazione di 10 punti della patente e la sospensione della stessa da 6 mesi a un anno;
da 1,5 g/l in su scatta la sanzione penale più severa: arresto da 6 mesi a 1 anno, ammenda da 1.500 a 6mila euro, la decurtazione di 10 punti, la sospensione della patente da 1 a 2 anni e la confisca dell’auto.
Secondo l’orientamento della Corte di Cassazione la nozione di incidente stradale non coincide con le sole ipotesi di investimento o collisione tra veicoli con i relativi danni, ma ricomprende qualsiasi evento che rappresenti un’anomalia e determini una situazione di pericolo per l’incolumità altrui e dello stesso conducente.
Dunque, l’incidente stradale che giustifica il raddoppio delle sanzioni nel caso di guida in stato di ebbrezza va inteso in senso molto ampio: per qualsiasi condotta che costituisca un pericolo per la sicurezza stradale.
Se il veicolo è di proprietà di altra persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida del conducente è raddoppiata e inoltre la patente è sempre revocata in caso di recidiva nel biennio.
Il codice della strada prevede un’ulteriore aggravante per la guida in stato di ebbrezza notturna: la pena pecuniaria è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
