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La registrazione effettuata di nascosto è lecita ma deve essere usata correttamente

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La registrazione effettuata di nascosto è lecita ma deve essere usata correttamente

E’ lecito registrare o filmare una discussione tra presenti?

La risposta è affermativa in quanto, come sostiene la Cassazione , chi dialoga accetta il rischio che la conversazione sia registrata.

Questa circostanza vale a maggior ragione, quando chi registra lo fa per tutelare un proprio diritto e serve principalmente per precostituirsi una prova in caso di un eventuale processo, al fine di poter esercitare il proprio diritto alla difesa.

A differenza dalle   intercettazioni – che, come è noto, sono le attività di indagine svolte dalle pubbliche autorità nei confronti di terzi   all’oscuro dell’attività delle forze di polizia – l’atto di registrare o filmare, di nascosto, una conversazione tra privati, utilizzando un cellulare o un altro apparecchio di ultima generazione con lo scopo di prevenire illeciti come un’ingiuria o una minaccia, o per precostituirsi la prova di una confessione che consenta di esercitare un diritto, non costituisce né reato, né lesione della privacy.

Ma bisogna fare attenzione perché viene considerato lecito registrare le dichiarazioni di un’altra persona ignara, a condizione di non trovarsi all’interno della sua abitazione, residenza, dimora, ufficio, automobile o in qualsiasi altro luogo ove si svolge la sua vita privata.

In questo caso scatterebbe il reato di illecita interferenza nell’altrui vita privata mentre non scatta alcuna violazione della privacy nel caso di registrazione avvenuta su una pubblica via, su un mezzo pubblico, in una palestra o in altro luogo di ricreazione, all’interno di un ufficio pubblico.

Medesima considerazione vale nel caso di filmato video: la ripresa, effettuata con uno smartphone o altra telecamera, deve essere interdetta nei luoghi di privata dimora. Invece, potrà effettuare la registrazione il soggetto, che si trova in casa propria, nella propria automobile, nel proprio studio: così il professionista potrebbe registrare le dichiarazioni del cliente seduto al di là della scrivania o chi guida la propria vettura può registrare le dichiarazioni del trasportato.

Negli ambienti di lavoro, invece, esistono regole più ferree, posto il divieto di strumenti di controllo a distanza nei confronti dei dipendenti. Tuttavia la giurisprudenza ha considerato valida la sottrazione, da parte del lavoratore, di documenti riservati di azienda se utilizzati per far valere un proprio diritto in processo.

La registrazione anche se lecita non implica però il diritto di diffonderla o, peggio, di pubblicarla su un social network come Facebook : la registrazione serve alla tutela di diritti davanti ad un giudice e non per pettegolezzi o peggio diffamazione perché potrebbe scattare il reato di lesione della altrui privacy.

LA REGISTRAZIONE EFFETTUATA DI NASCOSTO È LECITA MA DEVE ESSERE USATA CORRETTAMENTE