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Nella quantificazione del risarcimento dovuto ad incidente stradale non rileva il potere di acquisto in base alla città in cui vive il danneggiato: si applicano solo le tabelle di Milano

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Nella quantificazione del risarcimento dovuto ad incidente stradale non rileva il potere di acquisto in base alla città in cui vive il danneggiato: si applicano solo le tabelle di Milano

La Cassazione con una recente sentenza conferma il principio secondo cui  l’unico metodo che rileva nel determinare l’importo del risarcimento per un incidente stradale, sono le tabelle del danno biologico stabilite dal tribunale di Milano, ad oggi utilizzate in tutta Italia, in mancanza di  una tabella fissata per  legge.

Secondo il principio affermato dalla Corte, in materia di assicurazioni e incidenti stradali il giudice non può commisurare l’entità del risarcimento al luogo di residenza del danneggiato, residenza che, pertanto, è del tutto irrilevante.

La realtà sociale ed economica in cui vive il danneggiato non è un criterio per determinare la misura del risarcimento che l’assicurazione è tenuta a pagare per il danno subìto: dunque  la residenza e il conseguente potere di acquisto della moneta non sono  criteri  presi in considerazione.

Solo in determinati casi, l’indennizzo poi può essere «personalizzato», ma solo quando è giustificato dall’entità superiore  del danno.