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Sblocca Italia: inasprimento delle sanzioni

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Sblocca Italia: inasprimento delle sanzioni

In vigore dal 12 novembre la 164 del 2014, legge di conversione del decreto legge 133/14 detto “SbloccaItalia”, che detta “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”.

Numerose le novità introdotte soprattutto nel settore dell’edilizia. Sarà possibile installare le pompe di calore del tipo aria – aria mediante una semplice comunicazione di manutenzione ordinaria per potenze fino a 12 kW. Ricordiamo che le pompe di calore aria – aria sono quelle che comunemente chiamiamo split e che oggi troviamo in tutti gli ambienti.

Resta comunque, sia pure per un solo split, l’obbligo del deposito presso le autorità comunali del progetto ai sensi del DLvo 192/2005 e del DM 37/2008.

Altro capitolo rilevante ai fini urbanistici è la possibilità di frazionamento e accorpamento delle superfici delle unità immobiliari attraverso un semplice intervento di manutenzione straordinaria. Condizione necessaria è che non si cambi la destinazione d’uso e non si alteri, incrementandolo, il volume complessivo dell’edificio. Un tecnico deve asseverare il rispetto delle norme igienico sanitarie, delle norme antisismiche e la dichiarazione che non saranno oggetto dell’intervento opere sulle strutture portanti. Attenzione anche alla sanzione per la mancata relazione tecnica da allegare agli interventi di manutenzione straordinaria che passa da euro 258 a euro 1.000,00.

Anche le regolamentazioni locali saranno oggetto di variazioni: nel prossimo futuro tutti gli 8000 comuni italiani saranno chiamati ad adeguare i propri regolamenti edilizi alle indicazioni di un regolamento unico. Regolamento che dovrà essere approvato in sede di conferenza Stato, Regioni e Comuni.

Variano, anche, i tempi per l’inizio e la fine lavori del permesso di costruire: si potrà derogare ogni qualvolta vi siano particolari difficoltà, o quando si tratterà di un intervento complesso, o quando, ancora, vi siano cause di forza maggiore. Il provvedimento dovrà pur tuttavia essere motivato.

Novità rilevante è l’introduzione di una sanzione per l’inadempimento alla diffida a demolire che va da un minimo di euro 2.000 ad un massimo di euro 20.000. La cifra cambia in relazione alla gravità dell’abuso.

Comunque, è prevista la massima sanzione per abusi in aree o edifici sottoposti a vincolo. Ad erogarla sarà l’autorità competente: Comune, Soprintendenza, Regione o qualunque istituzione abbia il compito di vigilare.

La mancata o tardiva emissione del provvedimento, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

I proventi delle sanzioni spettano al Comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione, al ripristino dello stato dei luoghi ed al verde pubblico.

Le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano possono incrementare le sanzioni, che in ogni caso sono reiterabili e perciò, attenzione ad adempiere all’ingiunzione di demolizione o ripristino dello stato dei luoghi.

Anche la segnalazione Certificata d’inizio Attività si adegua e sostituisce la Denuncia di Inizio Attività in tutto, (tranne che per gli articoli 22,23 e 24 comma 3 del DPR 38072001), anche nelle varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore. Normato anche il mutamento d’uso urbanisticamente rilevante.

Ricordiamo che costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, sia se eseguita con opere che senza opere. Nello specifico, si considera rilevante il passaggio da una categoria ad una diversa, per esempio a residenziale; turistico-ricettiva; produttiva e direzionale; commerciale e rurale.

Ricordiamo che la destinazione d’uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.

Le Regioni devono adeguare la propria legislazione entro novanta giorni dal 12 novembre 2014, data di entrata in vigore della Legge. Decorso tale termine, se le Regioni non hanno provveduto, trovano applicazione diretta le nuove disposizioni.

 

Ing. Rolando Andriani

(per gentile concessione di “Impresa Metropolitana”