gen 22

Risarcimento danni al tifoso che resta ferito allo stadio

Tags:
Risarcimento danni al tifoso che resta ferito allo stadio

Chi subisce un danno allo stadio, come ad esempio  quello derivante dalla caduta di un oggetto proveniente dall’anello superiore degli spalti,  mentre assiste a una partita non può chiedere il risarcimento né alla società sportiva, né al titolare del campo di calcio.

Il biglietto, infatti, attribuisce solo il diritto di assistere all’evento sportivo e non integra, invece, un’assicurazione sugli infortuni cagionati dalla condotta imprudente di terzi.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, non si può parlare di una responsabilità per colpa  in capo alla società sportiva trattandosi di evento per quest’ultima non controllabile, a fronte delle migliaia di spettatori che assistono alle partite e della natura dell’oggetto contundente, facilmente occultabile e di per sé solo non pericoloso.

Peraltro non si può neanche parlare di una responsabilità per omessa “custodia”  che, di norma, spetta al proprietario o al custode di un oggetto, per tutti i danni da quest’ultimo procurati .

Il danno, infatti, in questo caso, non dipende dal bene custodito (lo stadio), né dall’uso che ne è stato fatto dal custode, bensì dal comportamento illecito di un terzo, rispetto al quale lo stadio ha rappresentato esclusivamente il contesto nell’ambito del quale è maturata la vicenda: ed è maturata per ragioni attinenti all’esagitazione del pubblico; non per effetto della peculiare conformazione o delle modalità di gestione del luogo.

Come si legge nella sentenza, chi organizza una manifestazione sportiva è tenuto a garantire al pubblico pagante non solo il diritto di assistere alla partita ma anche la garanzia di condizioni minime di agibilità del luogo e di protezione della incolumità personale. Da qui, scaturisce l’esigenza di adottare misure idonee a prevenire tali rischi. Tale obbligo ricade unicamente sulla società organizzatrice dell’evento che dovrebbe adottare tali misure che, se omesse, giustificano l’addebito di responsabilità e la richiesta di risarcimento del danno.

Ragion per cui, ragionando all’inverso, bisogna ritenere che – stando almeno alla motivazione della sentenza – se l’oggetto contundente è pericoloso e non facilmente occultabile, allora è possibile chiedere il risarcimento alla società sportiva: in tal caso, infatti, quest’ultima sarebbe responsabile per non aver effettuato il dovuto controllo all’ingresso dei cancelli.