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Ridotte le sanzioni per il rientro dei capitali

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Ridotte le sanzioni per il rientro dei capitali

La proposta di sanatoria all’esame della Camera dei Deputati  in questi giorni, riguarda sia  il rientro dei capitali portati all’estero sia  i redditi nascosti in Italia, attraverso il cosiddetto “nero”.

Quindi  la sanatoria  consiste nella  collaborazione volontaria che riguarderà tanto le evasioni fiscali che non hanno comportato il trasferimento di somme all’estero, tanto quelle per chi ha detenuto il proprio denaro oltre frontiera: si tratta  in sostanza di una sanatoria generalizzata di tutti gli imponibili non dichiarati.

La procedura è, di fatto, un’autodenuncia che il contribuente presenta all’agenzia delle Entrate. Occorrerà indicare tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti in Italia o all’estero, anche indirettamente o per interposta persona.

Nei confronti di chi aderirà alla collaborazione volontaria, sarà esclusa la punibilità per i alcuni  delitti tributari quali: dichiarazione fraudolenta mediane utilizzazione di false fatture o mediante altri artifizi; dichiarazione infedele; omessa presentazione; omesso versamento delle ritenute; omesso versamento Iva.

Oltre ai benefici penali c’è una riduzione delle sanzioni tributarieanche se l’imposta principale andrà comunque versata. Per le violazioni in materia di imposte sui redditi addizionali, Irap e Iva e ritenute si applica il minimo edittale, ridotto di un quarto.

A questa riduzione occorre poi aggiungere l’abbattimento previsto dall’adesione all’invito al contraddittorio (1/6 del minimo) o all’accertamento (1/3 del minimo).

Nella richiesta all’amministrazione finanziaria occorre indicare spontaneamente tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo.

Il contribuente dovrà  eseguire un versamento, in unica soluzione, delle somme dovute in base all’invito dell’amministrazione, entro il 15esimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione ovvero le somme dovute in base all’accertamento con adesione entro 20 giorni dalla redazione dell’atto, oltre alle somme dovute in base all’atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione.

La procedura potrà essere effettuata fino al 30 settembre 2015 e riguarda le violazioni agli obblighi di dichiarazione commesse fino al 30 settembre 2014.

Entro 30 giorni dalla data di esecuzione dei versamenti da parte del contribuente che vuole sanare la propria situazione, l’agenzia delle Entrate comunica all’autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria. In questo modo l’autorità giudiziaria può utilizzare l’informazione ai fini della non punibilità in relazione ai reati tributari e di riciclaggio che è stata prevista dal disegno di legge approvato dalla commissione Finanze della Camera.