mar 23

Registri dei debitori con la schedatura di pignoramenti, ipoteche, fallimenti…

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Registri dei debitori con la schedatura di pignoramenti, ipoteche, fallimenti…

Lo schema di codice deontologico sulle informazioni commerciali, appena elaborato dal Garante della Privacy è disponibile sul sito dell’Authority per 40 giorni ai fini di una consultazione pubblica.

Insomma, l’ipotesi su cui si sta lavorando rappresenta  il via  libera anche in Italia alle società di due diligence vale a dire quelle aziende private che, grazie ai loro 007 sparsi sul territorio, raccolgono tutte le informazioni “segrete”, e non segrete, dei cittadini, per farne maxi database e venderli a chi ne ha bisogno per fini commerciali.

In pratica  i  dati  del soggetto che  ha subìto un pignoramento, o ha ricevuto l’iscrizione di un’ipoteca o, peggio, è stato dichiarato fallito, potranno essere raccolti, da soggetti privati, in elenchi e lì conservati per anni, senza che ci sia bisogno del  previo consenso del diretto interessato.

Di conseguenza queste informazioni potranno poi essere vendute a chi ne faccia richiesta e abbia bisogno di conoscere tutte le notizie. Dopo 10 anni, però, i dati dovranno essere cancellati definitivamente e, su di essi, calerà per sempre il diritto all’oblio.

A raccogliere tali dati saranno dei soggetti che svolgeranno questo lavoro appositamente. Questi potranno attingere le informazioni da elenchi e registri pubblici, liberamente accessibili da chiunque.

Si pensi alle visure ipocatastali che rivelino la presenza di ipoteche, alle attestazioni della cancelleria del tribunale per eventuali procedure concorsuali come un fallimento, ai bilanci societari ed elenchi dei soci presenti presso la camera di commercio, alle visure e/o atti camerali, nonché al registro informatico dei protesti.

Potranno essere raccolte le informazioni da fonti pubbliche come quotidiani e testate giornalistiche in formato cartaceo, che risultino regolarmente registrate, elenchi di categorie ed elenchi telefonici, siti Internet appartenenti a enti pubblici, nonché autorità di vigilanza e controllo, quotidiani e testate giornalistiche on-line; ecc.

I dati potranno essere estratti  con il lavoro da detective che fa incetta di informazioni oppure mediante l’ausilio di strumenti elettronici e per via telematica, in forma sia diretta che mediata, presso soggetti pubblici o presso altri fornitori privati, sulla base di appositi accordi con questi ultimi.

Per il trattamento di tali informazioni, le società non saranno tenute ad acquisire il previo consenso dagli interessati. Dovranno però rendere l’informativa, non in forma individuale, ma con comunicazioni sul proprio sito Internet. In essa saranno diffuse anche le informazioni per eventuali contestazioni. Dovrà inoltre essere annotata la fonte di provenienza dei dati così raccolti e dovrà essere effettuato l’aggiornamento dei medesimi dati nei rapporti informativi.

Naturalmente si pone il problema di garantire che le informazioni così raccolte siano corrette e aggiornate. A tal fine il provvedimento obbliga i gestori di tali servizi ad assicurarsi che i dati siano esatti e pertinenti rispetto al fine perseguito (non sarà pertinente, per esempio, la notizia di una multa stradale).

Per le informazioni commerciali si potranno trattare i dati giudiziari provenienti dalle fonti pubbliche; per quanto riguarda, invece, le fonti pubblicamente e generalmente accessibili, è consentito il trattamento dei soli dati giudiziari diffusi negli ultimi sei mesi, a partire dalla data di ricezione della richiesta del servizio e senza alcuna possibilità di apportare modifiche al contenuto e di utilizzarle a fini di informazioni valutative.

Le informazioni relative a fallimenti o procedure concorsuali dovranno essere cancellate dopo massimo 10 anni dalla data di apertura della procedura del fallimento; decorso tale periodo, le predette informazioni potranno essere ulteriormente utilizzate dal fornitore, solo quando risultino presenti altre informazioni relative ad un successivo fallimento o risulti avviata una nuova procedura fallimentare o concorsuale riferita al soggetto censito o ad altro soggetto connesso, nel qual caso, il trattamento può protrarsi per un periodo massimo di 10 anni dalle loro rispettive aperture.

Anche le informazioni relative a ipoteche e pignoramenti dovranno rimanere per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla data della loro trascrizione o iscrizione, salva l’eventuale loro cancellazione prima di tale termine.