mar 18

Per risparmiare sulla polizza auto

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Per risparmiare sulla polizza auto

Se si cerca di risparmiare sulla polizza assicurativa dell’Rc-auto è utile ricordare che la  legge Bersani stabilisce che “L’impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.”

In altre parole è consentito per esempio  ai figli di ereditare la classe di merito di familiari stabilmente conviventi; genitori,  fratelli o  sorelle   oppure di ereditare la propria classe di merito in caso di acquisto di una seconda o terza auto, sia essa nuova o usata.  Così, per esempio, se il padre ha una classe di merito 01 , meno cara, il figlio appena patentato che acquista un’auto potrà rientrare anch’egli nella classe 01 e non in quella d’ingresso standard che è la 14  più costosa.

Si può ereditare l’altrui classe di merito indipendentemente dal fatto che l’assicurazione venga stipulata con la stessa compagnia o con un’altra.  E’  necessario fornire alla compagnia l’attestato di rischio del familiare del neo assicurato e lo stato di famiglia che attesti la convivenza delle due persone.

È possibile ereditare la polizza del genitore, fratello o la propria anche in caso di acquisto di auto usata:  la condizione per usufruire della legge Bersani è che il veicolo da assicurare (auto o moto che sia) sia stato appena acquistato (nuovo o di seconda mano) e lo si assicuri per la prima volta. Infatti, l’agevolazione non è applicabile ai veicoli del nucleo familiare già assicurati.

In sostanza  non è possibile ereditare la stessa classe di merito nel  caso : di  auto già assicurata, anche se per poco tempo; di  stipula di un nuovo contratto su una auto che già aveva una assicurazione, in assenza di un passaggio di proprietà;  in tutti i casi in cui l’attestato di rischio è più vecchio di 5 anni.