apr 22

Le novità sulla non punibilità di alcuni reati per la particolare tenuità del fatto

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Le novità sulla non punibilità di alcuni reati per la particolare tenuità del fatto

Il 2 aprile entrerà in vigore il decreto sulla non punibilità di alcuni reati per tenuità del fatto:  cambia la disciplina  sia per l’indagato/imputato, sia per il danneggiato e occorre  conoscere i reati a cui si applica, le procedure, i diritti e le conseguenze.

Il decreto legislativo,   con  il nuovo art. 131-bis del codice penale,  prevede infatti che il reato possa non essere punito non solo quando il fatto sia di «particolare tenuità», ma anche quando il comportamento del colpevole risulti «non abituale» .

Si vuole evitare, quindi, che chiunque si senta “libero” di ripetere più volte comportamenti che, considerati singolarmente, possono anche essere di scarso rilievo.

In altre parole, potrà evitare la pena chi  ad esempio rubi una volta al supermercato pochi prodotti di scarso valore, oppure la persona che rivolga una volta ad un condomino in ingiuria, ma se i comportamenti si ripetono,  allora il colpevole non potrà più sperare nell’applicazione della nuova legge.

L’indagato/imputato non potrà quindi invocare la non punibilità quando  abbia già commesso altri fatti che risultano simili per condotta, scopo od oggetto di offesa o sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Se  è stato commesso un reato che riguarda comportamenti abituali, plurimi o reiterati come  ad esempio il caso dello stalking,  il colpevole non potrà ottenere la non punibilità, neanche per una volta.

La non punibilità è esclusa anche quando  l’autore abbia agito per motivi abbietti o futili;  abbia agito con crudeltà o con sevizie o  abbia approfittato delle condizioni di età o di altre condizioni della vittima come un  anziano, minore o disabile.

E’ ovviamente esclusa quando  il reato abbia provocato nella vittima lesioni gravissime o la morte.

Per quanto riguarda la procedura si deve tenere presente che  il procedimento penale contro l’indagato può concludersi già nella fase delle indagini, prima di arrivare al vero e proprio giudizio. Il pubblico ministero, infatti, può chiedere al giudice l’archiviazione quando ritiene che il fatto sia di particolare tenuità e non sia abituale .

In questo caso, però, il pubblico ministero deve informare della richiesta la persona offesa dal reato la quale, nel termine di 10 giorni dalla comunicazione, può dichiarare di opporsi alla richiesta di archiviazione, esponendone le ragioni . Se c’è opposizione della persona offesa, il giudice fissa un’udienza nella quale decide o per l’archiviazione, o per il compimento di ulteriori indagini, o infine ordina al pubblico ministero di citare a giudizio l’indagato per essere processato.

Viceversa se le indagini sono state chiuse e il sospetto colpevole è condotto a giudizio, il giudice può applicare la non punibilità con una sentenza di proscioglimento che può avvenire o prima che inizi al processo oppure  alla fine processo stesso.

L’archiviazione o il proscioglimento per particolare tenuità del fatto non equivalgono ad una assoluzione, quindi producono comunque delle conseguenze negative per l’indagato/imputato. Per questo i provvedimenti giudiziari che concedono la non punibilità sono iscritti nel casellario giudiziale  del sospetto colpevole e vi rimangono per il periodo di 10 anni.

La legge stabilisce che la nuova causa di non punibilità sia applicata solamente per i reati puniti con la pena pecuniaria, oppure con una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni .

I reati sono:  guida in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti detenzione o cessione di sostanze stupefacenti, limitatamente ai fatti di lieve entità;  abuso d’ufficio;  violenza o minaccia a un pubblico ufficiale;  resistenza a un pubblico ufficiale;  oltraggio a un pubblico ufficiale;  evasione;  esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia;  reati di falso come ad es. il falso materiale del pubblico ufficiale in certificati, il falso ideologico commesso da privato, l’uso di atto falso ecc.;  atti osceni;  tutti i reati contro gli animali;  percosse;  lesione personale non aggravata;  rissa;  lesioni colpose;  abbandono di minori o incapaci;  omissione di soccorso;  ingiuria;  diffamazione;  violenza privata;  minaccia, anche aggravata;  detenzione di materiale pedopornografico;  violazione di domicilio;  accesso abusivo ad un sistema informatico;  rivelazione del segreto professionale;  furto semplice;  danneggiamento;  truffa, anche aggravata;  frode informatica;  insolvenza fraudolenta;  circonvenzione di persone incapaci;  appropriazione indebita.