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L’Avvocatura si fa pubblicità

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L’Avvocatura si fa pubblicità

Il Consiglio Nazionale Forense, ha emesso in data 26 marzo 2014 n. 12, (pubblicato sul sito istituzionale  il 3 settembre u.s.) un parere che merita di essere segnalato  perché attiene a un problema che l’evoluzione del mercato professionale rende urgente risolvere, ed è caratterizzato da capacità di innovazione.

Infatti il CNF ha stabilito che, in linea generale, “…l’indicazione del logo e dei recapiti dello studio professionale costituisce indubbiamente contenuto lecito dell’informativa, mentre l’utilizzazione di uno spazio “pubblicitario” sulla superficie di un automezzo appare in sé non contrastante con i principi di cui al comma 2, purché non integri la fattispecie di informazione equivoca o suggestiva“.

Il  caso riguarda la pubblicità su un autobus che secondo il CNF  “…né la normativa di cui all’art. 10 L. 247/2012 né i precetti del codice deontologico consentono di escludere tale forma di pubblicità informativa posto che la nuova legge professionale ha ribadito per gli avvocati il principio di una tendenziale libertà di informare nel modo più opportuno. Nel medesimo senso dispone l’art. 17 del nuovo Codice Deontologico, in corso di pubblicazione. Tale apertura alle nuove forme di pubblicità informativa, e quindi anche alle relative modalità di veicolazione, comporta sostanzialmente la libertà di utilizzare qualsiasi mezzo, nel rispetto dei limiti previsti dal suddetto art. 10″.   Aggiunge il CNF che tali limiti “….attengono, in particolare: a) all’oggetto dell’informazione, che deve limitarsi all’oggetto dell’attività professionale, alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale, all’organizzazione dello studio e alle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti (art. 10, commi 1 e 3); b) alle caratteristiche dell’informazione, che deve essere trasparente, veritiera, corretta e non deve essere comparativa con altri professionisti, equivoca, ingannevole, denigratoria o suggestiva (art. 10, comma 2).

Il parere è un ausilio interpretativo circa la  disputa, non ancora risolta,  se l’Avvocato sia o no, e se si  in quale  misura, assimilabile all’imprenditore puro, con  la possibilità di proporsi al pubblico  con tutte le possibili forme di comunicazione.

Il pronunciamento è davvero degno di nota  per ciò che afferma esplicitamente, e anche per ciò che lascia implicitamente intendere, poiché con esso non si fa alcun ricorso ai canoni generali di “dignità, probità e decoro” di cui all’art. 5 del vigente codice deontologico forense.

Fino ad ora  “l’Avvocato” è stato per cautela,  costretto ad adottare uno stile di rigida chiusura alle innovazioni, spesso eccessivo e distaccato  dalla mutata realtà del mercato dei servizi forensi.

Sempre più  gli avvocati saranno portati ad esplicitare all’utenza  il contenuto dei propri servizi: in questo senso il parere del CFN  costituisce una  preziosa indicazione, nel senso della liceità dei  mezzi  di comunicazione, senza dimenticare   i limiti di contenuto del messaggio pubblicitario, che dovrebbe mantenere sempre alto  il canone della dignità e del buon gusto, per il dovuto rispetto al ruolo dell’Avvocatura.