mar 20

L’attività di BED & BREAKFAST in un condominio non comporta conseguenze dannose per gli altri inquilini

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L’attività di BED & BREAKFAST in un condominio non comporta conseguenze dannose per gli altri inquilini

L’attività  di un bed and breakfast o l’avvio di una attività di affittacamere in condominio potevano avvenire solo previa approvazione dell’assemblea condominiale nel caso fossero espressamente vietate dal regolamento condominiale.

Recentemente la Corte di Cassazione  ha invece ritenuto che il regolamento condominiale non possa costituire un freno all’apertura di attività di bed and breakfast in appartamento.

Per la Corte, l’attività di bed & breakfast o di affittacamere:  non comporta un cambio di destinazione d’uso dell’appartamento, che viene sempre utilizzato per scopi abitativi: per dormire e fare colazione, a prescindere dal numero di persone che vi soggiornano;  non comporta conseguenze pregiudizievoli per gli altri condomini, tenuto conto che la destinazione a civile abitazione costituisce il presupposto per l’utilizzazione di una unità abitativa ai fini dell’attività di bed and breakfast e che è interesse di chi gestisce l’attività di b&b o affittacamere far sì che l’appartamento ed il condominio siano sempre in condizioni igieniche, estetiche e funzionali eccellenti.

C’è da considerare, inoltre, che a livello comunale e regionale, sono stati emanati regolamenti che disciplinano dettagliatamente queste attività, ritenendole lecite e consentendole proprio negli appartamenti adibiti a civile abitazione.

Di conseguenza, se ciascun condomino è libero di affittare a ore o a giorni il proprio appartamento o una o più camere dello stesso,   questo non comporta alcuna forma di danno per gli altri inquilini almeno fino a prova contraria