feb 20

La tutela per i cittadini che fanno lavori e la denuncia di inizio attività

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La tutela per i cittadini che fanno lavori e la denuncia di inizio attività

Se il cittadino invia la DIA -Denuncia inizio attività-al Comune e questo non risponde entro 30 giorni  non può più interrompere i lavori avviati dal cittadino

Questo si legge in una recente sentenza del Tar Lazio di Roma: decorsi 30 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività,  l’amministrazione non può più esercitare il potere inibitorio previsto dalla legge, salvo che ricorrano due  specifiche ipotesi che consentono l’esercizio di tale potere anche fuori termine.

La proprietaria di un immobile aveva comunicato al Comune, con istanza regolarmente protocollata, l’intenzione di avviare alcuni lavori edili. Il Comune è rimasto in silenzio per diversi mesi, per farsi vivo dopo sei mesi   comunicando il proprio contrario avviso alla realizzazione degli interventi in questione. Seguiva ordinanza inibitoria che, tuttavia, il TAR ha annullato.

In base all’attuale legge  il Comune,  fatto salvo il potere di autotutela,  può inibire l’attività solo a condizione che vi sia: un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, la salute, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, oppure  l’accertata impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.

Pertanto, fuori da questi limiti, se la P.A. ritarda nel riscontrare la denuncia di inizio attività presentata dall’interessato, l’eventuale provvedimento che stoppa i lavori è illegittimo per lesione dell’affidamento ormai ingenerato nel privato.

Vien fatta salva, comunque, la possibilità di esercitare l’autotutela procedendo d’ufficio all’annullamento dell’atto illegittimo. A seguito delle recenti modifiche legislative  anche i poteri di autotutela possono ora essere esercitati quando vi sia un pericolo di danno non altrimenti eliminabile.