nov 12

La sicurezza sul lavoro in agricoltura

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La sicurezza sul lavoro in agricoltura

Crescono ogni anno gli incidenti sul lavoro in agricoltura. Le statistiche danno una crescita degli incidenti sul lavoro, nei primi sei mesi del 2014 rispetto allo stesso periodo del 2013, di circa il 13,4% in più. Di questi incidenti, il 20,2% crea situazioni di rischio di vario tipo, mentre, il 10,6% sono mortali.

Tradotte queste percentuali in numeri significa che su 195 incidenti con macchine agricole, 96 persone hanno perso la vita e 119 sono rimaste ferite.

Tra gli incidenti maggior frequenza hanno quelli strettamente legati all’uso del trattore. Per questa tipologia di macchina agricola, purtroppo, non è possibile parlare di sicurezza assoluta. Infatti il trattore è un mezzo che spesso si vede sottoposto ad azioni di ribaltamento, rovesciamento e rotolamento.

Eliminare il rischio di ribaltamento è impossibile perché spesso avviene per perdita di stabilità. In genere si capovolge lateralmente, con rotazioni di 90, 180 e 360 gradi sull’asse longitudinale. Questa situazione crea per l’operatore grave pericolo.  Pericolo che può essere escluso solo se chi guida resta sul sedile ed entro il volume costituito dalla struttura di protezione.

La protezione in questi casi si realizza con due tipi di accorgimenti: uno è la presenza sulla trattrice di una struttura di protezione, la seconda consiste nella cintura di sicurezza, che correttamente allacciata, farà da ritenzione per il conducente.

La prima protezione si realizza mediante l’installazione sul trattore di una struttura che impedisca al mezzo di ribaltarsi di oltre un quarto di giro (90°), e che garantisca attorno al lavoratore uno spazio sufficiente (detto anche Volume di Sicurezza VdS).

Questo tipo di protezione può essere realizzato con diverse tecnologie: mediante telai a 2 montanti; telai a 4 montanti, oppure tramite realizzazione di una cabina.

Questi accorgimenti se opportunamente realizzati impediscono all’operatore di essere catapultato fuori dal volume di sicurezza preservandone la vita.

Pur tuttavia si comprende come la sola struttura di delimitazione del volume di sicurezza non sia sufficiente per garantire l’incolumità dell’operatore. Occorre evidentemente che vi sia anche una cintura di sicurezza. Bisogna evidenziare che questa tipologia di incidente ha quasi sempre conseguenze molto gravi per l’operatore, perché sono spesso invalidanti se non mortali.

Adeguare quindi il proprio mezzo alle disposizioni normative è non solo un obbligo di legge, ma soprattutto un obbligo morale verso se stessi. L’adeguamento del mezzo può attuarsi presso una qualsiasi officina meccanica soprattutto per i trattori sprovvisti di telaio di protezione e/o di cintura di sicurezza.

Le caratteristiche dei dispositivi di protezione possono essere desunti dalle linee guida dell’ISPESL recuperandole dal sito www.ispesl.it/sitodts/telai.asp, oppure http://www.ispesl.it/sitodts/linee-guida/LGadeguamento-trattori.pdf  .

Ad ogni modo, al completamento dei lavori l’intervento deve essere accompagnato dalla dichiarazione di conformità e di corretta installazione da esibire in caso di controllo da parte degli organi di vigilanza.

Ricordiamo che a partire dal 30 giugno 2015 tutti i mezzi agricoli provvisti di targa dovranno essere sottoposti a revisione.

Ricordiamo anche che l’infortunio sul lavoro, per definizione, comporta sempre una lesione dell’integrità psicofisica del lavoratore.

Queste ipotesi sono sanzionate sia dal D.Lvo del 9 aprile 2008 n. 8,1 che dalla legge penale attraverso i reati di lesioni colpose e di omicidio colposo.

In entrambi i casi la colpa del datore di lavoro (o degli addetti alla sicurezza sul luogo di lavoro) consiste nella mancata osservanza delle regole che impongono l’adozione di efficaci misure di sicurezza per la tutela della salute sul luogo di lavoro.

Nel caso di omicidio colposo, l’azione penale viene esercitata d’ufficio dal Procuratore della Repubblica non appena informato del fatto. Le lesioni colpose, invece, per essere perseguite necessitano, in linea di massima di una denuncia (la c.d. querela) da parte dell’infortunato. Tuttavia, la legge prevede che nei casi di infortunio più gravi, se la prognosi porta a ritenere che la malattia avrà una durata superiore a 40 giorni, il Procuratore della Repubblica – che sarà informato dall’INAIL – è tenuto ad esercitare l’azione penale d’ufficio.

 

Dott. Ing. Rolando ANDRIANI

(per gentile concessione di “IMPRESA METROPOLITANA”)