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La Responsabilità Medica

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La Responsabilità Medica

Nei giudizi di risarcimento del danno causato da attività medica, l’attore ha l’onere di allegare e di provare l’esistenza del rapporto di cura, il danno e il nesso causale tra lo stesso danno  e la prestazione sanitaria, mentre ha l’onere di allegare (ma non anche di provare) la colpa del medico.

Il medico, invece, ha l’onere di provare che l’eventuale insuccesso dell’intervento, sotto il duplice profilo dell’aggravamento della patologia o dell’insorgenza di una nuova situazione patologica, sia dipeso da causa a se’ non imputabile.

In sostanza  “il nesso di causalità’ deve ritenersi sussistente non solo quando il danno si possa considerare conseguenza inevitabile della condotta, ma anche quando ne sia una conseguenza altamente probabile e verosimile, e quindi  deve essere riconosciuto anche quando, in base ad un serio e ragionevole criterio di probabilità’ scientifica, si possa ritenere che l’opera del medico, se correttamente prestata, avrebbe avuto fondate possibilità di evitare il danno.

Nel caso specifico, il Tribunale di Bari,  decidendo sulla domanda proposta  in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore, nei confronti di una  Casa di Cura aveva  rigettato la domanda diretta al riconoscimento della responsabilità  risarcitoria di natura contrattuale della Casa di Cura convenuta, in relazione ai pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali subiti sia dal figlio neonato che da essi genitori, a seguito della asserita non corretta esecuzione della prestazione professionale da parte dell’equipe medica e della stessa struttura sanitaria.

La Corte di Appello di Bari, accogliendo l’appello e riformando la sentenza, ( sentenza 23 maggio 2014 n.834)  ha rammentato che “in tema di responsabilità  civile nell’attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l’inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto   e dell’aggravamento della situazione patologica (o dell’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento) e del relativo nesso di causalità  con l’azione od omissione dei sanitari, restando a carico dell’obbligato , vale a dire o  il sanitario o la struttura in cui esso opera,   l’onere di dimostrare che la prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile.