feb 23

La procedura di esdebitazione in favore del debitore con cartelle esattoriali impossibili da pagare

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La procedura di esdebitazione in favore del debitore con cartelle esattoriali impossibili da pagare

Grazie alla legge sul sovra-indebitamento il consumatore può ottenere la ristrutturazione dei debiti anche fiscali, in proporzione alle sue capacità economiche:  in pochi avevano pensato di utilizzare la legge sul cosiddetto “fallimento del consumatore”  per azzerare i debiti con Equitalia.

Questa chance,  detta “esdebitazione”  è stata, per il momento, poco utilizzata nel nostro Paese  complice il fatto che,  non era ancora intervenuto il decreto che fissasse i requisiti degli organismi deputati a gestire la procedura con la possibilità di presentare, al tribunale, un “piano” di uscita dalla crisi della famiglia e, in questo modo, dopo l’approvazione, far cancellare i propri debiti.

Ma il decreto è finalmente arrivato  proprio in questi giorni:  si tratta di un decreto unico nel suo genere e che farà scuola.

Spiegato in parole  semplici, chi ha una o più cartelle esattoriali di Equitalia che non riesce a pagare può proporre, al fine di evitare di vedersi ipotecata la casa, bloccato il conto corrente, pignorata la pensione, lo stipendio o fermata l’auto,  una sorta di saldo e stralcio, ossia un pagamento a percentuale che, una volta autorizzato dal tribunale, sarà vincolante anche per Equitalia.

La richiesta va presentata in Tribunale, con il deposito di un programma di gestione dell’uscita dalla crisi, che viene poi approvato dal giudice.

Secondo una recentissima decisione del Tribunale di Busto Arsizio  è possibile attivare il procedimento di fallimento del consumatore anche se il creditore è uno solo ed è l’Agente per la riscossione.

In questo modo, se anche l’Agente della riscossione  non vuole acconsentire a cancellare l’ipoteca o a rinunciare al pignoramento, dovrà “rispettare”  il contribuente che, comunque, sarà tenuto a  onorare il piano del consumatore, depositato in Tribunale, da quest’ultimo approvato, e gestito da uno degli organismi autorizzati a ciò.

I privati o gli imprenditori che non rientrano nella soglia del fallimento (e, quindi, non possono fallire), possono invece accedere a procedure similari al concordato preventivo e al fallimento.

Il requisito per accedervi è il sovraindebitamento, vale a dire la situazione di squilibrio economico tra i pagamenti da effettuare e il patrimonio del debitore. Possono attivare la procedura i debitori non soggetti al fallimento: piccoli imprenditori, professionisti, privati in genere.

Il privato strozzato dalla crisi o dai debiti con il fisco deve prima rivolgersi al tribunale con una proposta che, se accolta, risulta vincolante per i creditori, anche se non si prevede il pagamento integrale di tutti i debiti.

Competente è il Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza o la sede.

Il piano del consumatore – che indica le modalità con cui il privato intende recuperare i soldi per pagare i creditori e come tale pagamento avverrà (tempi e percentuali) – viene redatto con l’ausilio di un professionista (avvocato, commercialista, notaio) o dell’organo di composizione della crisi       ( Occ), il che conferma la funzione di “consulenza” al debitore fornita dall’organo stesso, nominato dal Tribunale.