mar 16

La prima casa non ha rilevanza ai fini della pensione sociale e dell’assegno sociale

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La prima casa non ha rilevanza ai fini della pensione sociale e dell’assegno sociale

Se si è  titolare  di pensione sociale o dell’assegno sociale spesso si nutre il timore che l’intestazione di un eventuale immobile, adibito a residenza, possa pregiudicare il diritto a ricevere tali prestazioni assistenziali.

Non è così: il reddito derivante dalla prima casa di abitazione non va preso in considerazione sia ai fini dell’ottenimento della pensione sociale che dell’assegno sociale. Quindi  l’intestazione come prima casa dell’immobile in questione non fa perdere all’assicurato il beneficio.

E’ utile ricordare che nel calcolo del reddito, ai fini della concessione dei predetti assegni non vengono considerati:  il TFR (trattamento di fine rapporto) ed eventuali anticipazioni dello stesso;  il proprio assegno sociale;  la casa di proprietà in cui si abita; la pensione liquidata, secondo il sistema contributivo, per un importo pari ad un terzo della pensione stessa e comunque non oltre un terzo dell’assegno sociale;  i trattamenti di famiglia; le indennità di accompagnamento di ogni tipo, gli assegni per l’assistenza personale continuativa erogati dall’ Inail nei casi di invalidità permanente assoluta, gli assegni per l’assistenza personale e continuativa pagati dall’Inps ai pensionati per inabilità e infine  l’indennità di comunicazione per i sordomuti.