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La dichiarazione sostitutiva unica per il nuovo ISEE

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La dichiarazione sostitutiva unica per il nuovo ISEE

Ne parla anche uno spot trasmesso in TV:  da quest’anno  cambia l’Isee e  l’Inps ha emesso una circolare  con al quale illustra i nuovi principi normativi e le indicazioni operative per l’applicazione della nuova normativa.

La dichiarazione sostitutiva unica è necessaria per calcolare l’Isee per accedere con modalità agevolate ai servizi sociali: dall’asilo nido ai servizi assistenziali, dalle prestazioni socio-sanitarie al diritto allo studio universitario. Per la stragrande maggioranza delle situazioni si potrà compilare il modello «mini», che però è precluso in particolari situazioni: per la richiesta di servizi relativi al diritto allo studio universitario; quando in famiglia siano presenti persone con disabilità o non autosufficienti; in caso di esonero dalla dichiarazione o di sospensione degli adempimenti tributari; in presenza di figli i cui genitori non siano coniugati o conviventi.

La dichiarazione sostitutiva può essere presentata attraverso l’Inps -attraverso il sito web o gli sportelli -  i Comuni, i Caf, l’amministrazione che eroga i servizi. Chi sottoscrive la certificazione attesta di essere consapevole delle responsabilità penali in caso di informazioni false.

Il nuovo Isee si alimenta di informazioni sia fornite con  autodichiarazione dal cittadino – informazioni anagrafiche, dati sulla presenza di persone con disabilità – sia  prelevate direttamente dagli archivi della pubblica amministrazione, come quelli dell’Agenzia delle Entrate – reddito complessivo ai fini IRPEF, saldo medio in banca – dei registri pubblici -possesso di immobili e di automobili-  e dell’INPS  -trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari erogati dall’INPS, ad esempio indennità di accompagnamento, assegno per il nucleo familiare, assegno di maternità e assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concessi dai Comuni.

L’Inps conferma il principio secondo cui, del nucleo familiare fanno parte i componenti della famiglia anagrafica alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.

I coniugi, inoltre, fanno parte dello stesso nucleo familiare anche se hanno una diversa residenza anagrafica con l’eccezione di casi particolari (come nel caso di sopravvenuta separazione).

Il figlio con meno di 18 anni fa parte del nucleo familiare del genitore; il minore in affidamento preadottivo fa parte del nucleo dell’affidatario, a prescindere dallo stato anagrafico, mentre  il figlio maggiorenne non convivente con i genitori, ma a carico ai fini Irpef, se non coniugato e privo di figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori.

Nel caso di Isee universitario,  il richiedente, che non convive con i genitori, fa comunque parte del loro nucleo familiare a meno che non ricorrano le due condizioni: capacità reddituale e residenza fuori dalla famiglia da almeno due anni.

La DSU ha validità dal momento della presentazione fino al 15 gennaio dell’anno successivo. Decorso tale termine, non si può utilizzare la DSU scaduta per la richiesta di nuove prestazioni, ferma restando la validità della stessa per le prestazioni già richieste.

Viene rafforzato il sistema di controlli svolti da Agenzia delle entrate, da INPS, dagli enti erogatori e dalla Guardia di finanza.

Il vecchio Isee resta valido per chi sta già beneficiando di prestazioni agevolate sulla base del vecchio indicatore e, quindi,  non deve rinnovare la dichiarazione utilizzando le nuove regole all’inizio del 2015. Infatti potrà continuare a usare il vecchio Isee fino alla sua naturale scadenza oppure fino al termine della prestazione. Le nuove regole si applicheranno in occasione della nuova richiesta. La precisazione è stata fornita dal ministero del Lavoro.