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La convenzione di negoziazione assistita dall’avvocato

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La convenzione di negoziazione assistita dall’avvocato

Il decreto legge sulla giustizia civile approvato dal governo, introduce una nuova disciplina che  prevede l’assistenza obbligatoria dell’avvocato per risolvere una controversia che riguarda diritti disponibili, senza passare per il processo civile: si chiama “convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati”.

 

La convenzione di negoziazione consiste in un accordo, raggiunto mediante l’assistenza di uno o più avvocati iscritti all’albo, con il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e lealtà al fine di risolvere la controversia in via amichevole. Rappresenta quindi l’impegno che le parti, per un certo periodo di tempo, si assumono di cooperare per trovare una soluzione amichevole alla lite.

 

In genere la parte sceglie di stipulare tale convenzione mentre in alcuni casi, la parte è obbligata ad invitare la controparte a stipulare la convenzione, pena l’improcedibilità della successiva domanda giudiziale.

La negoziazione assistita può essere:

– obbligatoria  e si applicherà dal 9 febbraio 2015.

– facoltativa e si applica dal 13 settembre 2014;

 

La negoziazione assistita obbligatoria  concerne diritti disponibili per cui non è prevista la mediazione obbligatoria e  riguarda due o più parti private oppure professionisti o aziende, per cui è previsto che la parte può stare in giudizio solo con l’assistenza dell’avvocato.

Si applica a materie quali :  il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, la  domanda di pagamento, a qualsiasi titolo avanzata, di somme fino a 50.000 euro, salvo rientri in una delle materie per cui è obbligatoria la mediazione.

 

La negoziazione assistita facoltativa ha ad oggetto diritti disponibili per cui non è prevista la mediazione obbligatoria.

 

Diversi sono i casi in cui è possibile la negoziazione assistita facoltativa:

accordi tra coniugi in materia di separazione personale;

cessazione degli effetti civili del matrimonio -divorzio;

scioglimento del matrimonio;

modificazione delle condizioni di separazione o divorzio, anche in presenza di figli    minorenni oppure maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.

 

L’avvocato ha un ruolo centrale nella procedura di negoziazione assistita ed ha degli obblighi precisi :

-all’atto di conferimento dell’incarico, l’avvocato ha l’obbligo di informare il proprio cliente della possibilità o dell’obbligo di ricorrere alla negoziazione assistita. La legge considera tale obbligo un dovere deontologico.

-deve assistere la parte in tutta la procedura di negoziazione assistita e la convenzione di negoziazione deve essere sempre stipulata con l’assistenza di uno o più avvocati,  è tenuto a comportarsi secondo lealtà. La violazione di tale prescrizione costituisce per l’avvocato un illecito disciplinare.

-deve tenere riservate le informazioni ricevute. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento di negoziazione non possono essere utilizzate nel successivo giudizio che abbia, anche in parte, lo stesso oggetto.

 

-non sono tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite e godono delle garanzie di libertà del difensore in materie di perquisizioni e ispezioni. La violazione di tale prescrizione costituisce per l’avvocato un illecito disciplinare

-gli avvocati che sottoscrivono l’accordo raggiunto dalle parti a seguito della negoziazione assistita devono trasmettere una copia dell’accordo stesso al Consiglio dell’ordine del luogo ove l’accordo è stato raggiunto oppure al Consiglio dell’ordine in cui uno degli avvocati è iscritto.

gli avvocati che hanno assistito le parti nella procedura di negoziazione non possono essere nominati arbitri nelle controversie aventi lo stesso oggetto o ad essa connesse. La violazione di tale prescrizione costituisce per l’avvocato un illecito disciplinare.

gli avvocati non sono tenuti a segnalare le operazioni sospette in tema di antiriciclaggio per le informazioni che ricevono dai loro clienti tramite la negoziazione assistita.

 

L’avvocato ha diritto al compenso per la prestazione effettuata.

In caso di negoziazione assistita obbligatoria, la parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio non deve pagare il compenso all’avvocato. Questa è però tenuta a depositare all’avvocato una apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dall’avvocato stesso e a produrre, su richiesta dell’avvocato, la documentazione che comprovi la veridicità di quanto dichiarato.

 

Anche le parti devono attenersi a precisi  comportamenti:

devono cooperare secondo lealtà e buona fede;

devono tenere riservate le informazioni ricevute nel corso della negoziazione;

non sono tenute a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite  e godono delle garanzie di libertà del difensore in materie di perquisizioni e ispezioni.

All’esito della negoziazione, le parti possono raggiungere un accordo, anche parziale, oppure non raggiungere nessun accordo.

In ogni caso, il procedimento di negoziazione assistita si considera esperito quando è decorso il termine concordato dalle parti per negoziare.

Se viene raggiunto l’accordo, gli avvocati redigono un verbale che viene sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono.

Gli avvocati certificano l’autografia delle firme e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.

L’accordo così sottoscritto costituisce titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e   deve essere integralmente trascritto nel precetto .

Quando l’accordo ha ad oggetto un contratto o uno degli atti soggetti a trascrizione, la trascrizione può essere eseguita solo se il processo verbale di accordo è stato autenticato da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

L’avvocato non può impugnare l’accordo che ha redatto senza commettere un illecito deontologico.

Viceversa se le parti non raggiungono un accordo gli avvocati devono redigere una dichiarazione di mancato accordo e devono certificarla.

La parte interessata deve quindi proporre la domanda giudiziale entro 30 giorni decorrenti dalla dichiarazione di mancato accordo.

Il mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria comporta  la improcedibilità  della domanda giudiziale.

Tale improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto in giudizio, a pena di decadenza, oppure rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. In tal caso, il giudice fissa la successiva udienza assegnando alle parti un termine di 15 giorni per la comunicazione dell’invito.

La negoziazione assistita facoltativa rispecchia totalmente la procedura stabilita per la negoziazione assistita obbligatoria, tenendo conto  che la negoziazione assistita facoltativa non è una condizione di procedibilità della domanda giudiziale e quindi  il suo mancato esperimento non ha nessuna conseguenza sul processo civile;  la parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio deve comunque pagare il compenso all’avvocato per la prestazione svolta.