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In materia di trasporto è diventata obbligatoria la negoziazione come condizione di procedibilità dell’azione

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In materia di trasporto è diventata obbligatoria la negoziazione come condizione di procedibilità dell’azione

L’ultima legge di stabilità prevede che  a partire dal  1° gennaio 2015, per le controversie in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto  è divenuto obbligatorio il tentativo della negoziazione assistita prima di poter intraprendere una causa.  La nuova normativa prevede che “costituisce condizione dell’esercizio in giudizio di un’azione relativa a una controversia in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita da uno o più avvocati .

La legge specifica che  “se le parti, con accordo o nel contratto, prevedono la mediazione presso le associazioni di categoria a cui aderiscono le imprese, la negoziazione assistita esperita si considera comunque valida”.

Dunque, se la negoziazione assistita ha avuto effetti e le parti hanno raggiunto un accordo risolutivo della controversia tale accordo è valido a prescindere dal fatto che l’accordo sia stato raggiunto seguendo una “procedura” diversa da quella che il legislatore ha previsto come condizione di procedibilità per la relativa controversia (ossia con la negoziazione piuttosto che con la mediazione).

Se l’accordo non viene raggiunto, le parti non sono comunque tenute a tentare anche la mediazione da loro prevista nel contratto, in quanto la norma dice che la negoziazione assistita resta comunque valida.