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In caso di unione di fatto intrapresa dall’ex, dopo la separazione viene meno il diritto al mantenimento

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In caso di unione di fatto intrapresa dall’ex, dopo la separazione viene meno il diritto al mantenimento

Ha suscitato clamore ed interesse la recentissima pronunzia della  Cassazione, che ha sancito un nuovo e importante principio: quello secondo cui,  se uno dei coniugi abbia intrapreso una relazione di fatto,  questa fa venir meno il diritto all’assegno divorzile, il quale  non “ritorna” o per meglio dire non si ripristina,  nel caso in cui tale relazione venga a cessare.

La novità è importante in  quanto in base alla  legge,  solo il nuovo matrimonio è in grado di far cessare in automatico il diritto al mantenimento da parte del coniuge economicamente più debole. Ma  la Corte già da qualche tempo aveva affermato  che la convivenza dell’ex costituisce una circostanza in grado di far venir meno il diritto all’assegno. Tale orientamento, tuttavia, partiva dal fatto di attribuire un carattere temporaneo alla unione di fatto, sicché,  comunque, il diritto in questione poteva rinascere una volta che l’ex beneficiario avesse provato la rottura della relazione.

Non vi era pertanto alcuna certezza per il coniuge onerato del mantenimento, che in qualsiasi momento poteva trovarsi nuovamente obbligato a versare l’assegno. Situazione questa che  ha comportato  fino ad oggi, ad esempio,   numerose  cessazioni delle convivenze intervenute  poco prima di un divorzio, proprio quando  i coniugi si trovano a discutere sulla spettanza o meno di un assegno divorzile.

Con questa pronuncia, quindi, la Suprema Corte spiana la strada ad un orientamento che riconosce una nuova considerazione della famiglia di fatto, indicandola non solo nella situazione di convivenza dei coniugi, ma innanzitutto  “una famiglia portatrice di valori di stretta solidarietà, di arricchimento e sviluppo della personalità di ogni componente, e di educazione e istruzione dei figli”.

Infatti per i Supremi giudici,  queste importanti ripercussioni economiche possono avere effetto solo quando la convivenza intrapresa dall’ex sia di tipo stabile e duraturo, al pari di quanto avviene nella famiglia fondata sul matrimonio. Solo in questo modo, infatti, essa assume i connotati della famiglia di fatto vera e propria; quella cioè che permette di considerare rescisso ogni legame con il tenore di vita di cui alla convivenza tra marito e moglie e, di conseguenza, fa venir meno il presupposto per il riconoscimento di un assegno di divorzio. Chi decide di intraprendere una relazione stabile, per la Corte si deve assumere anche i rischi della cessazione della convivenza:  l’unione di fatto è, infatti, “espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, da parte del coniuge, eventualmente potenziata dalla nascita di figli”.

Questo  tutela il coniuge obbligato, il quale, sempre secondo  la Cassazione,  è giusto che possa confidare, in presenza di una relazione e convivenza di fatto dell’ex, nel definitivo esonero dall’obbligo di versare l’assegno.