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In caso di separazione dei coniugi, l’assegnazione della casa non è definitiva

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In caso di separazione dei coniugi, l’assegnazione della casa non è definitiva

Quando la coppia si separa, la casa viene assegnata a quello dei due coniugi presso il quale il giudice colloca il minore  con lo scopo di garantire a quest’ultimo la crescita nello stesso ambiente in cui, sino alla separazione dei coniugi, è vissuto.

Dunque, l’assegnazione della casa avviene solo ed esclusivamente allo scopo di tutelare il  minore e/o  l’interesse dei figli conviventi  non autosufficienti,  mentre non ha una funzione assistenziale o di mantenimento nei confronti della moglie.

L’assegnazione della casa in favore del coniuge non proprietario dell’immobile non è a tempo indeterminato o per  tutta la  vita: in presenza di alcuni presupposti, infatti, l’assegnazione viene revocata e il legittimo proprietario dell’immobile può ritornarvi nel possesso.

Uno di questi casi è quando i figli cessino di convivere stabilmente con il genitore assegnatario dell’immobile.

Un altro caso è quando sempre la prole raggiunga l’autosufficienza economica. L’assegnazione deve quindi essere revocata quando il figlio maggiorenne, in precedenza convivente e non autosufficiente, lascia la casa coniugale per trasferirsi altrove. In questo caso, però, il giudice può tenere conto degli effetti economici conseguenti al venir meno dell’assegnazione ed aumentare l’assegno di mantenimento dovuto per il contributo al mantenimento del coniuge debole già assegnatario .

La riforma del codice ha previsto la revoca dell’assegnazione anche nel caso in cui l’assegnatario non abiti o cessi di abitare nella casa , per esempio nell’ipotesi in cui la madre, pur essendo assegnataria della casa coniugale,  decida di andare a stare dai genitori, non avendo le disponibilità economiche per mantenere le spese di un proprio domicilio. O ancora nell’ipotesi in cui la stessa acquisisca una promozione e sia costretta a cambiare città per motivi di lavoro.

Ancora, viene disposta la revoca nel caso in cui l’assegnatario si allontani dal tetto per andare a convivere stabilmente  con un’altra persona o  nel caso quest’ultimo contragga un nuovo matrimonio.

Tuttavia il giudice ha un’ampia discrezionalità nel pronunciare il provvedimento di assegnazione, nonostante vi siano figli conviventi e non autosufficienti: pur dovendo tenere prioritariamente conto del loro interesse, il tribunale, infatti, può ritenere opportuno non assegnare l’immobile al genitore con cui i figli vivono. Ciò può avvenire sia nei casi in cui questa soluzione non corrisponde effettivamente all’interesse da tutelare prioritariamente, sia nell’ipotesi in cui le circostanze del caso concreto portino a ritenere che una migliore regolamentazione dell’assetto anche economico complessivo della famiglia,  possa essere realizzata solo con l’allontanamento dei figli e del genitore con essi convivente dalla casa in cui la famiglia viveva unita .