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In caso di adozione è rilevante l’audizione, anche in appello, del minore con più di dodici anni

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In caso di  adozione è rilevante l’audizione, anche in appello, del minore con più di  dodici anni

L’ascolto del minore in caso di adozione viene difeso dalla  Corte di Cassazione, che in recente sentenza, ha  osservato come “l’audizione del minore ultra dodicenne interessato dalla dichiarazione di adottabilità non è un adempimento formale, che una volta espletato non ha necessità di essere rinnovato, ma costituisce una caratteristica strutturale del procedimento, diretta ad accertare le circostanze rilevanti al fine di determinare quale sia l’interesse del giovane ed a raccogliere le opinioni e i bisogni dallo stesso rappresentati in merito alla vicenda in cui è coinvolto”.

Inoltre la Corte  ha precisato che “poiché  tale accertamento prosegue nella fase del giudizio di appello, anche la corte di merito può esercitare tale ordinaria facoltà istruttoria”, specie se la prima audizione è avvenuta alcuni anni prima. Infatti, il “lungo tempo trascorso e la rapidità  con la quale si determinano i mutamenti della sfera psico-fisica di un adolescente”, rende indispensabile “verificare ..la volontà  in precedenza manifestata”, anche ai fini della attuale valutazione degli effetti e della stessa “convenienza della dichiarazione del suo stato di adottabilità”.

Cfr sez. I Civile, con sentenza 5 giugno – 11 settembre 2014, n. 19202