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Il nuovo proprietario di casa subentra automaticamente nel contratto di locazione e acquisisce tutti i relativi diritti, obblighi e crediti senza bisogno del conduttore

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Il nuovo proprietario di casa subentra automaticamente nel contratto di locazione e acquisisce tutti i relativi diritti, obblighi e crediti senza bisogno del conduttore

La vendita di un immobile comporta la cessione automatica del contratto di locazione  senza bisogno del previo consenso del conduttore.

Quindi  in caso di  vendita della  casa  nella quale  continui a rimanere l’inquilino nonostante il contratto di affitto fosse già scaduto prima del rogito,  il  nuovo acquirente ha il diritto di  sfrattarlo. Questo perché la compravendita del bene realizza un’ipotesi di cessione del credito: con la notifica al debitore “ceduto” del trasferimento della titolarità dell’immobile, il diritto di credito, per il pagamento dei canoni non riscossi,  passa direttamente al nuovo acquirente,  che pertanto ha la possibilità anche di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e, quindi, intimare lo sfratto all’inquilino .

Il principio è confermato  dalla Cassazione con una recente sentenza.

Peraltro spetta al nuovo proprietario la possibilità di chiedere il risarcimento del danno per eventuali danni all’immobile locato e chiedere il ripristino delle condizioni nelle quali il locale fu consegnato.

Insomma,  l’acquirente può esercitare l’azione di sfratto per finita locazione o per morosità, esattamente come avrebbe potuto farlo il cedente-locatore originario.