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Il Fondo di Garanzia dell’INPS interviene per il pagamento del TFR del dipendente se il datore non può essere dichiarato fallito

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Il Fondo di Garanzia dell’INPS interviene per il pagamento del TFR del dipendente se il datore non può essere dichiarato fallito

La Suprema Corte di Cassazione ha affermato che il dipendente può agire direttamente nei confronti del Fondo di Garanzia quando l’imprenditore non sia in concreto assoggettato al fallimento e quando  l’esecuzione forzata  si sia rivelata infruttuosa.

Quindi è possibile , per il lavoratore che non sia stato pagato, di ottenere il dovuto dal Fondo di Garanzia dell’Inps anche senza dover prima ricorrere alla dichiarazione di fallimento nei confronti dell’azienda datrice.

In particolare, è proprio l’inutile esperimento dell’esecuzione forzata a costituire condizione per l’azione nei confronti del Fondo di Garanzia, in quanto dimostra l’insolvenza del datore di lavoro.

Di norma l’intervento del Fondo avviene durante la procedura di fallimento al fine di pagare il TFR e le ultime tre mensilità  ai lavoratori rimasti insoddisfatti, ma  le recenti riforme hanno stabilito condizioni oggettive e soggettive sempre più strette e hanno ridotto all’osso sia  il numero di aziende che possono essere dichiarate  fallite sia gli  imprenditori che possono essere soggetti alle procedure concorsuali perché ritenuti dalla legge “troppo piccoli” per fallire.

In questi casi, per  tutelare i lavoratori interviene a pagare gli arretrati il Fondo di Garanzia istituito presso l’Istituto di Previdenza Sociale: il lavoratore può ugualmente chiedere al Fondo il pagamento del TFR sempre che, come si è detto, a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata per la realizzazione del credito, il tentativo di pignoramento nei confronti dell’azienda sia stato infruttuoso.