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Il diritto del minore a vivere nella propria famiglia

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Il diritto del minore a vivere nella propria famiglia

La  dichiarazione di adottabilità  con divieto di contatto con i genitori e altre figure parentali con conferma dell’affidamento ai servizi sociali e la sospensione della potestà genitoriale, ha determinato il ricorso in appello alla Corte di Cassazione la quale, accogliendo il ricorso ha evidenziato che “il diritto del minore a vivere nella propria famiglia di origine rappresenta un diritto fondamentale riconosciuto come tale dalle convenzioni internazionali e dal diritto italiano.

In particolare, per la Corte l’art. 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (nel testo novellato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149) attribuisce al diritto del minore di crescere nell’ambito della propria famiglia d’origine un carattere prioritario – considerandola l’ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico – e mira a garantire tale diritto attraverso la predisposizione di interventi diretti a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare. Ne consegue che compito del servizio sociale non è solo quello di rilevare le insufficienze in atto del nucleo familiare, ma di concorrere, con interventi di sostegno, a rimuoverle ove possibile.

Inoltre la sentenza  precisa che ricorre la “situazione di abbandono” sia in caso di rifiuto ostinato a collaborare con i servizi predetti, sia qualora, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, la vita da loro offerta al figlio sia inadeguata al suo normale sviluppo psico-fisico, in modo che la rescissione del legame familiare è l’unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva.

Quindi secondo la Corte,  se la funzione genitoriale non è irrecuperabilmente compromessa, l’adottabilità del minore non può essere pronunciata in assenza della preventiva verifica della possibilità del recupero di tale funzione, da compiere attraverso l’attuazione di un valido progetto programmato e posto in essere dalle autorità pubbliche competenti, progetto che il giudice ha il dovere di valutare e monitorare nella sua esecuzione sino alla decisione finale del procedimento.

Cfr sez. I Civile sentenza 20 marzo – 15 luglio 2014, n. 16175