mar 11

Giustizia: è legge la riforma sulla responsabilità civile dei magistrati

Tags:
Giustizia: è legge la riforma sulla responsabilità civile dei magistrati

Dopo l’approvazione alla Camera della  legge di  riforma sulla responsabilità civile dei magistrati chi ha subìto un danno “ingiusto” dalla “giustizia” potrà chiedere il risarcimento allo Stato che, a sua volta, dovrà rivalersi contro il giudice.

Il danno ingiusto deve essere causato da diniego di giustizia oppure essere conseguenza di un comportamento, di un atto, di un provvedimento giudiziario posto in essere da un magistrato. Questo danno deve essere provocato con dolo o colpa grave.

Non rientrano in questa casistica l’interpretazione delle norme di diritto e la valutazione del fatto e delle prove.

Rispetto alla legge Vassalli, in vigore dal 1988, cambia innanzitutto il filtro di ammissibilità che cade: non ci saranno più controlli preliminari sulla fondatezza della richiesta di indennizzo e l’azione potrà partire automaticamente, con l’atto processuale del presunto danneggiato.

La domanda  andrà fatta, come in passato, allo Stato che, in base alla nuova legge, avrà l’obbligo di rivalersi contro il giudice che ha sbagliato.

Dunque, il cittadino non avrà, neanche con la riforma, la possibilità di proporre un’azione diretta contro il magistrato ritenuto autore di atti giurisdizionali lesivi.

Precisi i casi in cui scatterà la responsabilità del giudice:  diniego di giustizia,  dolo, colpa grave.

Per quest’ultima si intende: l’affermazione di un fatto inesistente o negazione di un fatto esistente (purché macroscopico ed evidente: ossia tale da non richiedere alcun approfondimento di carattere interpretativo o valutativo);  la violazione manifesta della legge e del diritto comunitario e in caso di travisamento del fatto o delle prove; l’emissione di un provvedimento cautelare personale o reale al di fuori dei casi consentiti dalla legge o senza motivazione.

La causa per il risarcimento dovrà essere proposta entro due anni dalla sentenza di condanna.

Per quanto riguarda l’entità della rivalsa, aumenta la soglia attualmente fissata a un terzo: il magistrato risponderà ora con lo stipendio netto annuo fino alla metà.

In caso di dolo l’azione risarcitoria è totale.

La legge prevede la c.d.  clausola “di salvaguardia”: il giudice non risponderà se il danno deriva da una sua personale interpretazione della legge o da una sua valutazione del fatto e delle prove.