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Equitalia può prendere “con la forza” gli immobili degli evasori e può chiedere l’assegnazione diretta dell’immobile

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Equitalia può prendere “con la forza” gli immobili degli evasori e può chiedere l’assegnazione diretta dell’immobile

Nel caso  sia in corso un pignoramento immobiliare, e il creditore sia lo Stato, l’Agente della riscossione vale a dire  Equitalia,  procede direttamente alla vendita dell’immobile pignorato.

Lo può fare solo attraverso una procedura che si chiama “pubblico incanto ” e  senza alcuna necessità che intervenga l’autorizzazione di un giudice. In pratica, tale disposizione consente allo Stato di prendere “con la forza” gli immobili degli evasori qualora l’asta vada più volte deserta e, quindi, non si riesca a venderli

L’incanto è tenuto e verbalizzato dall’ufficiale della riscossione, come una sorta di procedimento interno.

Insomma, tutto molto diverso da come accade, invece, nelle normali esecuzioni forzate di immobili dove la procedura si svolge innanzi a un Tribunale e a un giudice dell’esecuzione :  quindi  nel pignoramento di Equitalia non c’è alcun intervento di un giudice terzo e imparziale, il quale non presiede l’incanto nell’aula delle pubbliche udienze.

Inoltre nell’esecuzione esattoriale non viene nominato alcun consulente tecnico del giudice per determinare il valore dell’immobile (così detto “perito estimatore”): pertanto il prezzo base al quale verrà “battuto” l’immobile viene determinato, in caso di fabbricati, in base al valore automatico determinato attraverso i dati catastali. L’obbligo di perizia resta solo in caso di vendita di terreni edificabili.

La procedura si svolge con l’Agente della riscossione che deve effettuare il primo incanto, ossia l’asta, entro 200 giorni dal pignoramento e gli incanti successivi entro un intervallo minimo di 20 giorni:  se con il primo incanto non si riesce a vendere l’immobile pignorato per mancanza di offerte valide, si procede al secondo incanto nel giorno fissato dall’avviso di vendita e con un prezzo base inferiore di 1/3 rispetto a quello precedente.

Qualora si debba procedere a un terzo incanto, il prezzo base sarà inferiore di 1/3 rispetto a quello del precedente incanto.

Infine in  caso di mancata vendita anche al terzo incanto, Equitalia, se procede per entrate tributarie dello Stato, nei 10 giorni successivi, può chiedere al giudice dell’esecuzione l’assegnazione diretta dell’immobile allo Stato per il prezzo base del terzo incanto.

In pratica, con questa richiesta  a discrezione dell’esattore creditore -nel senso che Equitalia può scegliere se presentarla o meno – la casa del contribuente passa automaticamente in proprietà dello Stato: questo e significa che il prezzo di base dell’asta,  operata in automatico da Equitalia secondo i dati catastali,  parte già ridotto rispetto a quello effettivo del bene. Se poi si sommano i due successivi ribassi di 1/3, lo Stato ha così la possibilità di acquisire  un immobile a “buon mercato“.

Resta la consolazione che, se il valore del terzo incanto è superiore rispetto al debito maturato dal contribuente, a quest’ultimo sarà dovuto il pagamento della differenza.

A questo punto, il giudice dell’esecuzione non può che prenderne atto e dispone l’assegnazione della casa allo Stato, fissando un termine per il versamento del prezzo, non inferiore a sei mesi:  in caso di mancato versamento del prezzo di assegnazione nel termine, il processo esecutivo si estingue salvo che Equitalia, entro i 30 giorni dopo la scadenza di tale termine, non dichiara di voler procedere a un quarto incanto per un prezzo base inferiore di 1/3 rispetto a quello dell’ultimo incanto.

Ma se neanche a tale incanto vengono formulate nuove offerte, il processo esecutivo si estingue definitivamente.

In buona sostanza, salvo che Equitalia chieda l’assegnazione della casa pignorata (in favore dello Stato) dopo il terzo incanto, si può procedere al massimo ad un quarto incanto; ma se neanche in tale caso si presentano offerenti, il pignoramento si chiude e il debitore viene liberato.