apr 28

È possibile cumulare il reddito di disoccupazione (ASPI) con il reddito da lavoro purché inferiore a 8 mila euro

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È possibile cumulare il reddito di disoccupazione (ASPI) con il reddito da lavoro purché inferiore a 8 mila euro

E’ possibile cumulare l’indennità di disoccupazione con il nuovo reddito di lavoro dipendente a condizione che questo non superi 8.000 euro: quindi chi è disoccupato e  riesce a trovare un nuovo lavoro non deve più rinunciare all’Aspi (assicurazione sociale per l’impiego).

Lo  chiarisce l’Inps  rielaborando la disciplina dell’indennità di disoccupazione, a seguito della reintroduzione del requisito reddituale per il riconoscimento dello status di disoccupato.

Questo é possibile in quanto  la legge (dl n. 76/2013 convertito dalla legge n. 99/2013)  garantisce la conservazione dello stato di disoccupazione anche in caso di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione: reddito cioè di 8mila euro annui mentre in caso di lavoro autonomo o collaborazione il limite di reddito è di 4.800 euro annui.

In questo modo si evita anche quel triste fenomeno di numerosi lavoratori che, pur di non perdere l’indennità di disoccupazione, accettavano di buon grado l’assunzione “in nero” dal nuovo datore di lavoro. Infatti, sino ad oggi la normativa prevedeva che il beneficiario di Aspi o mini-Aspi, in caso di nuovo impiego da lavoro dipendente, avrebbe subito la sospensione d’ufficio dell’indennità da parte dell’Inps.

Invece, ora, con la reintroduzione del requisito reddituale, spiega l’Inps, si potranno verificare le seguenti nuove ipotesi:  rioccupazione per un periodo pari o inferiore a sei mesi con reddito annuo oltre 8 mila euro: l’Aspi viene sospesa fino sei mesi come prevedeva la vecchia disciplina;  rioccupazione per un periodo superiore a sei mesi con reddito annuo oltre 8mila euro: si decade dall’Aspi per perdita dello stato di disoccupazione;  rioccupazione per un periodo inferiore, pari o superiore a sei mesi o anche rioccupazione con contratto a tempo indeterminato, con reddito annuo inferiore a 8 mila euro: l’Aspi non è sospesa né interrotta e si cumula al nuovo reddito.

In ogni caso, il lavoratore che cumuli Aspi e nuovo reddito, deve farne comunicazione all’Inps entro un mese dalla nuova assunzione, indicando il reddito annuo che prevede di guadagnare. In caso di omissione di tale comunicazione: se il nuovo rapporto di lavoro è di durata pari o inferiore a sei mesi scatta la sospensione dell’Aspi; se il nuovo rapporto di lavoro è di durata superiore a sei mesi o è a tempo indeterminato scatta invece la decadenza. Le predette indicazioni trovano applicazione anche in relazione alla mini-Aspi (in questo caso, però, la sospensione è di cinque giorni e non sei mesi).