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Deducibilità della retta della casa di riposo del genitore

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Deducibilità della retta della casa di riposo del genitore

La retta della casa di riposo pagata per il genitore anziano può essere detratta nella dichiarazione del figlio: la detrazione è  possibile soltanto per le spese mediche (es. spese per assistenza medica, medicinali, riabilitazione ecc.).

La detrazione non si estende invece alle altre spese di ricovero, riguardanti per esempio l’alloggio e i servizi offerti dall’istituto.  Per poter distinguere le spese mediche da quelle non detraibili è necessario che la casa di riposo indichi separatamente i due importi nell’apposita documentazione certificatrice.

L’Agenzia delle Entrate  ha chiarito che, per poter beneficiare della detrazione, è necessario che i corrispettivi per l’assistenza personale siano certificati distintamente rispetto a quelli riferibili alle altre prestazioni fornite dall’istituto ospitante.

Naturalmente, resta fermo l’obbligo di produrre, in sede di controllo, tutta la documentazione comprovante il sostenimento della spesa.

Nello specifico la detrazione segue regole diverse a seconda che il genitore ricoverato presso la casa di cura sia o meno fiscalmente a carico del figlio.

E’ opportuno ricordare che il genitore è considerato a carico quando, oltre a percepire un reddito personale complessivo non superiore a 2.840,51 euro, convive con il figlio oppure percepisce dallo stesso assegni familiari non stabiliti giudizialmente.

Se il genitore è a carico, il figlio può detrarre nella propria dichiarazione dei redditi le spese mediche sostenute personalmente o dal genitore per la casa di riposo.

Se, invece, il genitore non risulta a carico del figlio, questi può detrarre parte della retta della casa di riposo.

La legge prevede la detraibilità delle spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i soggetti non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana sono definiti tali quando non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, di deambulare o di indossare gli indumenti. È inoltre considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.

La condizione di non autosufficienza deve essere provata con apposita certificazione medica.