gen 15

Commissione di massimo scoperto e anatocismo nei rapporti tra banca e clientela

Tags:
Commissione di massimo scoperto e anatocismo nei rapporti tra banca e clientela

Nel contratto di conto corrente con la banca,  la  previsione della commissione di massimo scoperto è nulla se non indica, in dettaglio, la tipologia del debito a cui si applica quindi,  ad esempio, non è sufficiente la semplice previsione della “misura percentuale”.

La nullità della clausola dei contratti bancari che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori a carico del cliente, a fronte della capitalizzazione annuale di quelli a suo favore, è affermata da un orientamento giurisprudenziale consolidatosi ormai da tempo.

Secondo una recente  sentenza del Tribunale di Cagliari è  nulla  la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto se si limita a indicare solo la misura percentuale, e non specifica se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o, piuttosto, quello che si prolunga per un certo periodo di tempo o, ancora, se il relativo importo vada calcolato sul complesso dei prelievi effettuati dal correntista.

La banca, in genere, si difende  sostenendo che il cliente non può sollevare contestazioni in causa se, al periodico ricevimento,  per posta, degli estratti conto trimestrali non ha mai mosso obiezioni.  Viceversa è  ormai pacifico in giurisprudenza il principio opposto. Infatti, l’approvazione tacita dell’estratto conto  non impedisce la contestazione della validità e dell’efficacia dei rapporti obbligatori da cui gli accrediti o gli addebiti derivino, né l’approvazione o la mancata impugnazione del conto comportano che il debito fondato su un contratto nullo, annullabile, inefficace o  su situazione illecita, resti definitivamente incontestabile.

Resta sempre di attualità il problema dell’anatocismo nei rapporti tra banca e cliente    anche perché viene spesso violato.

Come già chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione, gli interessi anatocistici  sono da lungo tempo clausole non negoziate e non negoziabili, perché già predisposte dagli istituti di credito:  venivano sottoscritte dal cliente che aveva necessità di usufruire del credito bancario e non aveva, quindi, altra alternativa se non “prendere o lasciare”. Tuttavia, dalla comune esperienza, emerge che i clienti si sono nel tempo adeguati all’inserimento della clausola anatocistica non in quanto ritenuta conforme a norme di diritto già esistenti, ma in quanto comprese nei moduli predisposti dalle banche, insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione costituiva al tempo stesso presupposto necessario per poter accedere ai servizi bancari.

Atteggiamento psicologico, questo,  ben lontano da quella spontanea adesione ad una regola giuridica. Evidente, peraltro, la disparità di trattamento che la clausola stessa introduce tra interessi dovuti dalla banca e interessi dovuti dal cliente.