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A proposito dell’ipoteca legale sulle automobili l’ACI fornisce chiarimenti

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A proposito dell’ipoteca legale sulle automobili l’ACI fornisce chiarimenti

I creditori si possono tutelare iscrivendo l’ipoteca anche su un veicolo e non solo su casa o  terreni. E’ l’ACI a  chiarire termini e modalità per  esercitare questo  strumento a tutela dei creditori.

L’ipoteca sull’auto, infatti,  serve a garantire il creditore che abbia concesso un finanziamento al proprietario del mezzo. In tal caso l’ipoteca crea un vincolo sulla cosa, ma non impedisce al proprietario sia di utilizzarla che di disporne  in quanto in caso di  vendita o  donazione, si trasferisce anche l’ipoteca.

L’ipoteca sui veicoli si costituisce mediante annotazione al PRA e sulla stessa auto si possono iscrivere più ipoteche: in tal caso la prima sarà detta “di primo grado”, la seconda “di secondo grado”, e così via. I creditori si soddisfano in via privilegiata sulla base del grado della rispettiva ipoteca.

L’ipoteca sui veicoli non può durare più di cinque anni. Le parti, però, possono stabilire una durata inferiore del vincolo; mai una durata superiore. Ovviamente vien fatta salva la possibilità, alla scadenza, di rinnovarla prima della scadenza per altri 5 anni.

L’ipoteca speciale automobilistica può essere di tre tipi: legale, convenzionale e ora anche giudiziale,

L’ipoteca legale è a favore del venditore di un autoveicolo a garanzia del prezzo o della quota di prezzo che sia stata pattuita, ma non ancora corrisposta all’atto della stipula del contratto di compravendita.

L’ipoteca convenzionale  detta anche  volontaria, è prevista a garanzia di un credito, non necessariamente derivante dall’acquisto del veicolo:  è necessario un esplicito accordo tra debitore e creditore  per esempio  ad  una finanziaria per l’acquisto di un bene di consumo.

Infine,  è  ora ammissibile anche l’iscrizione di ipoteca giudiziale sui veicoli,  come confermato di recente dalla Cassazione:  ogni sentenza che condanna una persona al pagamento di una somma o all’adempimento di altra obbligazione oppure al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore. Ciò vale anche per un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo.

Anche l’accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita da un avvocato costituisce titolo esecutivo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. In questo caso la mancanza del certificato di proprietà non risulterà ostativa all’iscrizione.