
La vendita di un immobile comporta la cessione automatica del contratto di locazione senza bisogno del previo consenso del conduttore.
Quindi in caso di vendita della casa nella quale continui a rimanere l’inquilino nonostante il contratto di affitto fosse già scaduto prima del rogito, il nuovo acquirente ha il diritto di sfrattarlo. Questo perché la compravendita del bene realizza un’ipotesi di cessione del credito: con la notifica al debitore “ceduto” del trasferimento della titolarità dell’immobile, il diritto di credito, per il pagamento dei canoni non riscossi, passa direttamente al nuovo acquirente, che pertanto ha la possibilità anche di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e, quindi, intimare lo sfratto all’inquilino .
Il principio è confermato dalla Cassazione con una recente sentenza.
Peraltro spetta al nuovo proprietario la possibilità di chiedere il risarcimento del danno per eventuali danni all’immobile locato e chiedere il ripristino delle condizioni nelle quali il locale fu consegnato.
Insomma, l’acquirente può esercitare l’azione di sfratto per finita locazione o per morosità, esattamente come avrebbe potuto farlo il cedente-locatore originario.