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Tassa Rifiuti: il comune è tenuto ad effettuare i controlli ed instaurare il contraddittorio con il contribuente prima di notificare l’avviso di accertamento

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Tassa Rifiuti: il comune è tenuto ad effettuare i controlli ed instaurare il contraddittorio con il contribuente prima di notificare l’avviso di accertamento

Secondo una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise, anche in materia di tassazione sui rifiuti urbani, la Pubblica Amministrazione deve instaurare il contraddittorio con il contribuente, in modo da verificare con un margine di correttezza più elevato i dati della base imponibile prima di emettere i relativi avvisi di accertamento.

Quindi l’avviso di accertamento per il pagamento della tassa rifiuti (Tari) è illegittimo quando viene redatto d’ufficio sulla sola base dello scostamento tra la superficie dichiarata dell’unità abitativa e quella risultante dalle planimetrie catastali. È necessario l’accesso del Comune ai locali tassabili al fine di verificare la superficie effettiva dell’unità abitativa ed escludere le possibili aree non soggette all’imposta.

La verifica tramite accesso all’unità abitativa del contribuente consente di individuare correttamente le aree che, in quanto potenzialmente idonee a produrre rifiuti, sono soggette a tassazione. Inoltre a seguito della redazione di un processo verbale di constatazione che deve essere consegnato al contribuente, quest’ultimo può verificare i dati accertati e segnalare entro sessanta giorni eventuali irregolarità, richieste e osservazioni.

Ai fini dell’applicazione della imposta sui rifiuti, si deve tener conto solo della capacità dei locali tassabili di produrre rifiuti e non della loro redditività : in particolare la tariffa risulta dalla moltiplicazione del costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

La vicenda si riferisce alla Tarsu, ma può ben essere estesa alla attuale Tari.