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Quando si concretizza il danno da vacanza rovinata

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Quando si concretizza il danno da vacanza rovinata

Il danno da vacanza rovinata è previsto espressamente dal c.d.  Codice del turismo  secondo cui qualora l’inadempimento o l’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta.

Rientrano  tutte le ipotesi in cui le aspettative del turista vengano frustrate a causa di carenze o imprecisioni informative, ovvero in ragione del livello inadeguato dell’albergo, dei trasporti e dei servizi, rivelatisi deteriori rispetto a quelli garantiti. Disservizi che valgono a rovinare la vacanza e a trasformarla da occasione di svago e di piacere a momento di disagio.

Il danno da vacanza rovinata è  il pregiudizio patito dal turista a causa della lesione del suo interesse di godere in modo pieno di un viaggio organizzato come occasione di piacere, svago, riposo, senza soffrire il disagio psicofisico che accompagna la mancata realizzazione, anche  in parte,  del programma previsto. Se la vacanza “logora e non rigenera” e non si svolge  come ci si aspettava, è possibile pretendere il risarcimento del danno per i disagi e lo stress subiti in corso di viaggio.

Quanto detto  vale per le  prenotazioni fatte autonomamente,  mentre il discorso è diverso e più ampio se la vacanza è stata organizzata da un’agenzia di viaggi o da un tour operator. In queste ipotesi, infatti, se l’albergo è al di sotto delle aspettative, la responsabilità ricade non solo  sul direttore della struttura, ma sull’agenzia di viaggi che ha fornito al cliente informazioni inesatte e non corrispondenti alla realtà. Così facendo, l’agenzia di viaggi si rende responsabile del danno arrecato al turista-viaggiatore. Il danno da vacanza rovinata scatta tutte le volte in cui sia evidente una carenza a livello informativo nella presentazione del pacchetto turistico acquistato dal cliente.

Lo stabilisce  la Corte di Cassazione , secondo cui se l’hotel non è come pubblicizzato sul catalogo e le fotografie non rendono l’effettiva situazione della struttura, al turista è dovuto il risarcimento del danno da parte del tour operator che ha organizzato il soggiorno.

I clienti, infatti, vanno sempre risarciti per i disservizi dell’hotel, risarcimento che comprende non solo eventuali danni di natura economica, per esempio, le spese sostenute per il soggiorno in un diverso luogo, ma anche morale, per aver rovinato un’occasione come quella di una vacanza,  a cui  si lega il divertimento ma anche  il riposo e il recupero delle energie psicofisiche derivanti dall’attività lavorativa.

In concreto  è necessario predisporre apposito reclamo con richiesta del rimborso e del risarcimento indirizzata, a mezzo di raccomandata a.r. o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell’avvenuto ricevimento, all’agenzia di viaggi o al tour operator. Detto reclamo deve essere tempestivo. Può essere presentato anche in corso di viaggio  e, comunque, nel termine di 10 giorni dal rientro dalla vacanza rovinata. Tale termine, tuttavia, secondo la Corte di Cassazione  non rappresenta un termine di decadenza dal diritto ad essere risarciti. Di conseguenza, la contestazione può essere anche successiva a condizione, però, che avvenga entro il termine di un anno dal rientro dal viaggio.

In caso di mancata risposta  dalle agenzie di viaggio prima di   finire davanti ad un giudice è importante  fornire prove adeguate quali foto, filmati, oltre ovviamente alla produzione in giudizio del contratto di viaggio stipulato con relativo catalogo e ogni altro elemento comprovante l’inadempimento del tour operator al fine di poter  chiedere ed ottenere un risarcimento.