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Non commette reato chi installa la telecamera puntata sulla strada comune

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Non commette  reato chi installa la telecamera puntata sulla strada comune

Secondo la Cassazione non commette reato il proprietario di casa che installa sul balcone una telecamera puntata sulla strada ma che in tal modo riprende anche i vicini di casa mentre rincasano o parcheggiano.

In questo caso bisogna bilanciare le libertà individuali con le esigenze di sicurezza sociale: la videosorveglianza sull’area aperta al pubblico, allora, può essere ritenuta legittima quando serve al titolare dell’immobile a tutelare un bene fondamentale come la salute, la vita propria o della sua famiglia, la proprietà privata: il trattamento dei dati personali può essere effettuato senza il consenso dell’interessato se è strettamente necessario alla realizzazione di un interesse costituzionale del responsabile del trattamento.

Ci sono ovviamente, delle regole da seguire: chi installa una telecamera che punta su un luogo pubblico deve affiggere il cartello con un avviso segnalando a tutti i passanti che quel luogo è soggetto a videosorveglianza in modo che, chi si avvicina all’area in questione deve essere già al corrente di entrare nel raggio di azione di una telecamera. Il cartello deve essere posto quindi a ridosso del luogo interessato, in modo da risultare chiaramente visibile. Se la telecamera è attiva anche di notte, il segnale deve essere illuminato

E’ anche vero che la telecamera deve rivolgersi solo allo spazio strettamente necessario alla tutela della proprietà e cioè deve indirizzarsi, solo dove è strettamente funzionale alle esigenze di sicurezza: quindi l’angolo di ripresa va limitato il più possibile, e si possono conservare le immagini per massimo 24 ore.

L’installazione dell’impianto non va comunicato al Garante della Privacy.

La segnalazione – secondo la Corte – deve essere effettuata tramite appositi cartelli, collocati a ridosso dell’area interessata e in modo tale che risultino chiaramente visibili.

Anche la Corte di Giustizia della Comunità Europea ha sposato lo stesso indirizzo: in base a una sentenza del 2013, infatti, il trattamento di dati personali altrui senza consenso dell’interessato deve ritenersi possibile quando risulta strettamente necessario a realizzare l’interesse del responsabile, ad esempio la difesa della proprietà privata, il che rende lecito ciò che in astratto è illegittimo.