apr 24

L’esenzione dalla tassa rifiuti sui garage e box auto è subordinata alla dimostrazione che i locali non siano idonei a produrre spazzatura

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L’esenzione dalla tassa rifiuti sui garage e box auto è subordinata alla dimostrazione che i locali non siano idonei a produrre spazzatura

Il presupposto per il pagamento della Tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani è l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti: l’esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perché si producono rifiuti speciali, oppure l’esclusione di parti di aree perché inidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate alla  adeguata delimitazione di tali spazi ed alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell’esclusione o dell’esenzione.

L’onere della prova spetta al contribuente.

La legge prevede a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti.

In altri termini, la legge presume che un locale coperto, a prescindere dall’utilizzo che ne fa il contribuente, produca dei rifiuti: secondo la Cassazione, deve quindi essere il contribuente a dimostrare l’impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso.

Il contribuente è tenuto a presentare al Comune, entro un determinato termine, una denuncia unica con l’indicazione dei dati prescritti, avente effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.

Nella dichiarazione il contribuente deve specificare che il garage, in quanto inidoneo a produrre rifiuti perché destinato al mero parcheggio dell’autovettura, deve essere escluso dalla superficie tassabile.

Secondo una recentissima sentenza della Cassazione, mentre nel caso di autorimesse scoperte esterne, le stesse costituiscono pertinenza dell’abitazione e, quindi, sono automaticamente escluse dal tributo, nell’ipotesi di garage siti all’interno di locali è applicabile la tassa sui rifiuti, siano essi autonomamente accatastati come unità immobiliari o siano essi semplici posti auto assegnati in via esclusiva ad un occupante dell’immobile.

Dunque, dato che anche i garage producono rifiuti apprezzabili, il possessore deve pagare la tassa rifiuti a meno che non dimostri i presupposti dell’esenzione e renda l’apposita dichiarazione al Comune.