apr 16

La riparazione delle spese tra locatore e proprietario di casa: la chiarezza può evitare le liti

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La riparazione delle spese tra locatore e proprietario di casa: la chiarezza può evitare le liti

La ripartizione fra locatore e conduttore delle spese di manutenzione di un immobile locato può costituire motivo  di liti o  di contenzioso giudiziario: la regola  stabilita dalla legge è che la piccola ed ordinaria manutenzione spetti all’inquilino, mentre quella straordinaria al proprietario-locatore.

Ma la genericità della regola spesso  non basta per stabilire con certezza il confine tra le spese, quindi  è opportuno  inserire nel contratto di locazione il richiamo esplicito agli  accordi stipulati tra le associazioni dei locatori e quelle dei conduttori proprio allo scopo di precisare, grazie ad un elenco dettagliato, quali spese restino a carico del proprietario-locatore e quali a carico del conduttore.

Bisogna tenere presente che una volta inserito nel contratto un  accordo, lo stesso  diventa impegnativo e vincolante per il locatore e il conduttore evitando inutili discussioni.

Il testo di questi accordi è  reperibile con una  ricerca su internet per  esempio nei siti di Confedilizia o Sunia, verificando se si tratti di accordo ancora in vigore

La ripartizione delle spese più comuni secondo quanto stabiliscono i più diffusi e richiamati accordi stipulati tra associazioni di proprietari e associazioni di inquilini prevedono per esempio che spettano al proprietario, tra le spese più comuni:  l’installazione, rifacimento e manutenzione straordinaria impianto idrico, sanitario e gas,  la sostituzione delle apparecchiature e della rubinetteria del bagno e della cucina;  l’installazione e sostituzione dei contatori divisionali dell’acqua calda e fredda;   il rifacimento integrale degli impianti autonomi di riscaldamento, condizionamento e produzione di acqua calda;  la sostituzione e riparazione di parti degli impianti di riscaldamento, condizionamento e produzione di acqua calda (caldaia, pompa, bruciatore, tubazioni, valvole, canna fumaria, impianti idrico, elettrico), avvolgimento pompe, sfitto, elementi riscaldamento;  la sostituzione e riparazione del bollitore dell’acqua calda;  il ripristino degli intonaci;  il rifacimento, sostituzione e riparazione di pavimenti e di rivestimenti;  la sostituzione di porte, telai finestre, serrande avvolgibili, scuri e tende di oscuramento.

Competono  all’inquilino, tra le altre spese:  la pulizia dei contatori divisionali dell’acqua calda e fredda in conseguenza dell’uso;  le manutenzioni ordinarie delle rubinetterie acqua e gas, in conseguenza dell’uso;  la pulizia del bruciatore, della caldaia, del bollitore, delle canne fumarie;  la sostituzione delle apparecchiature elettriche (interruttori, prese di corrente, deviatori, pulsanti e segnalatori acustici e luminosi);  la tinteggiatura e verniciatura delle pareti e dei soffitti, se volute dall’inquilino, nel corso del rapporto di locazione;  il montaggio di carta da parati o materiali similari, se voluto dall’inquilino, nel corso del rapporto di locazione;  la manutenzione ordinaria di pavimenti e di rivestimenti;  la verniciatura di serramenti interni, porte e telai finestre, se voluta dall’inquilino.