
La ripartizione fra locatore e conduttore delle spese di manutenzione di un immobile locato può costituire motivo di liti o di contenzioso giudiziario: la regola stabilita dalla legge è che la piccola ed ordinaria manutenzione spetti all’inquilino, mentre quella straordinaria al proprietario-locatore.
Ma la genericità della regola spesso non basta per stabilire con certezza il confine tra le spese, quindi è opportuno inserire nel contratto di locazione il richiamo esplicito agli accordi stipulati tra le associazioni dei locatori e quelle dei conduttori proprio allo scopo di precisare, grazie ad un elenco dettagliato, quali spese restino a carico del proprietario-locatore e quali a carico del conduttore.
Bisogna tenere presente che una volta inserito nel contratto un accordo, lo stesso diventa impegnativo e vincolante per il locatore e il conduttore evitando inutili discussioni.
Il testo di questi accordi è reperibile con una ricerca su internet per esempio nei siti di Confedilizia o Sunia, verificando se si tratti di accordo ancora in vigore
La ripartizione delle spese più comuni secondo quanto stabiliscono i più diffusi e richiamati accordi stipulati tra associazioni di proprietari e associazioni di inquilini prevedono per esempio che spettano al proprietario, tra le spese più comuni: l’installazione, rifacimento e manutenzione straordinaria impianto idrico, sanitario e gas, la sostituzione delle apparecchiature e della rubinetteria del bagno e della cucina; l’installazione e sostituzione dei contatori divisionali dell’acqua calda e fredda; il rifacimento integrale degli impianti autonomi di riscaldamento, condizionamento e produzione di acqua calda; la sostituzione e riparazione di parti degli impianti di riscaldamento, condizionamento e produzione di acqua calda (caldaia, pompa, bruciatore, tubazioni, valvole, canna fumaria, impianti idrico, elettrico), avvolgimento pompe, sfitto, elementi riscaldamento; la sostituzione e riparazione del bollitore dell’acqua calda; il ripristino degli intonaci; il rifacimento, sostituzione e riparazione di pavimenti e di rivestimenti; la sostituzione di porte, telai finestre, serrande avvolgibili, scuri e tende di oscuramento.
Competono all’inquilino, tra le altre spese: la pulizia dei contatori divisionali dell’acqua calda e fredda in conseguenza dell’uso; le manutenzioni ordinarie delle rubinetterie acqua e gas, in conseguenza dell’uso; la pulizia del bruciatore, della caldaia, del bollitore, delle canne fumarie; la sostituzione delle apparecchiature elettriche (interruttori, prese di corrente, deviatori, pulsanti e segnalatori acustici e luminosi); la tinteggiatura e verniciatura delle pareti e dei soffitti, se volute dall’inquilino, nel corso del rapporto di locazione; il montaggio di carta da parati o materiali similari, se voluto dall’inquilino, nel corso del rapporto di locazione; la manutenzione ordinaria di pavimenti e di rivestimenti; la verniciatura di serramenti interni, porte e telai finestre, se voluta dall’inquilino.