ago 21

Incidenti stradali sui mezzi pubblici come autobus, pullman, metropolitana e tram: la responsabilità per il pagamento dei danni

Tags:
Incidenti stradali sui mezzi pubblici come autobus, pullman, metropolitana e tram: la responsabilità per il pagamento dei danni

In caso di caduta in autobus in tema di risarcimento la Cassazione con una recente ordinanza, fornisce un chiarimento.

Il codice civile detta un principio chiave in materia di responsabilità del conducente di un mezzo pubblico o privato, nei confronti dei passeggeri. In particolare si stabilisce che il vettore risponde dei sinistri che colpiscono il viaggiatore durante il viaggio a meno che non dimostra di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Infatti, sussiste una presunzione di responsabilità a carico del vettore. Il viaggiatore deve solo dimostrare di aver pagato il biglietto e di aver subito un danno durante il viaggio: spetta al vettore, invece, l’onere di provare di avere adottato tutte le misure idonee per prevenire gli infortuni. Si tratta di una responsabilità contrattuale, in quanto il vettore assume l’obbligo di trasportare incolume il viaggiatore a destinazione.

L’adozione di tutte le misure necessarie contro i sinistri esonera il vettore dalla responsabilità.

Nel contratto di trasporto di persone, il viaggiatore danneggiato ha l’onere di provare, oltre all’esistenza e all’entità del danno, il nesso esistente fra il trasporto e l’evento dannoso, mentre incombe al vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità posta a suo carico dall’art. 1681, primo comma c.c., la prova che l’evento dannoso era imprevedibile e non evitabile usando l’ordinaria diligenza, ferma restando la possibilità che l’eventuale condotta colposa del danneggiato assuma rilievo ai sensi della previsione dell’art. 1227 c.c.

Secondo la Cassazione nella recente sentenza, relativa ai danni occorsi ad una donna, rimasta schiacciata dalla porte di u convoglio della metropolitana, il fatto che la donna non si fosse attenuta alle segnalazioni acustiche e al dovere di non interporre ostacoli alla chiusura nulla toglie al fatto che, in presenza di dispositivi antischiacciamento,   le portiere non si sarebbero dovute chiudere e che il macchinista non avrebbe dovuto far ripartire il treno prima di avere verificato la completa chiusura delle porte di tutti i convogli.