set 18

Il riscaldamento autonomo in un condominio con impianto centralizzato

Tags:
Il riscaldamento autonomo in un condominio con impianto centralizzato

E’ possibile staccarsi dall’impianto comune e installare un riscaldamento autonomo per il proprio appartamento: la legge afferma che ogni condomino può rinunciare all’uso del riscaldamento centralizzato, distaccando la propria unità immobiliare dall’impianto comune. Per farlo non è necessario chiedere l’autorizzazione dell’assemblea o dell’amministratore. Tuttavia, prima di staccarsi dal riscaldamento centralizzato occorre verificare se l’operazione comporti un notevole squilibrio di funzionamento dell’impianto e non comporti un aggravio di spesa per gli altri condomini.

In sostanza, se la decisione di un singolo condomino di ricorrere ad un impianto autonomo può comportare una delle due situazioni, il condominio può legittimamente impedire il distacco.

In ogni caso, il regolamento condominiale può imporre ai singoli condomini di corrispondere una quota minima relativamente alle spese di gestione dell’impianto centralizzato.

Il condomino resta esonerato dalle spese relative al consumo di calore tramite l’impianto centralizzato, ma se opta per un impianto di riscaldamento autonomo deve continuare a versare le spese di conservazione dell’impianto condominiale e quelle relative ai consumi dovuti alla dispersione di calore: questo perché l’installazione dell’impianto non fa venire meno la quota di comproprietà in capo al singolo condomino sull’impianto centralizzato e ne deriva che per le spese di manutenzione straordinaria, per rimuovere problemi strutturali e gravi dell’impianto, restano comunque a carico del condomino distaccato.

A queste spese possono aggiungersi anche quelle relative alle eventuali riparazioni per i danni o i disservizi che l’impianto centralizzato abbia a subire in seguito alle operazioni del distacco: quindi, se dopo i lavori, si verifica uno squilibrio termico, il condomino deve comunque partecipare alle spese di conservazione e messa a norma .

Quanto alle modalità con cui realizzare il distacco, il condomino che decide di installare un riscaldamento autonomo, deve approntare, per mezzo di un tecnico abilitano, una perizia volta a provare l’assenza di squilibri o aggravio di costi a carico dell’impianto centralizzato. Questa perizia va poi inviata all’amministratore di condominio, che deve sottoporla alla prima assemblea utile, che dovrà deliberare sull’eventuale quota residua di spese a carico del condomino relativamente al pagamento delle spese per la manutenzione straordinaria.

Oltre che su decisione dei singoli condomini, la dismissione dell’impianto centralizzato può avvenire anche su istanza dell’assemblea condominiale, che manifesta la volontà di rinunciare all’impianto centralizzato per installare impianti autonomi per ciascuna unità immobiliare.

Tuttavia, questa facoltà non è vista con favore dalla legge e dalla giurisprudenza: infatti, per gli edifici che presentano più di quattro unità abitative, la legge prevede un regime agevolato per gli oneri relativi agli impianti centralizzati; inoltre, è necessario giustificare il passaggio al riscaldamento autonomo con una relazione tecnica che evidenzi le cause che suggeriscono l’operazione; infine, la giurisprudenza ha ritenuto che la delibera di dismissione deve essere assunta con voto unanime e, in mancanza, disponendo il diritto al risarcimento del danno per i condomini dissenzienti che abbiano a subire, a causa della dismissione, un rincaro nei costi di gestione e consumo .

Per calcolare il consumo effettivo di ogni radiatore presente in ciascuna unità immobiliare, le recenti riforme hanno favorito l’installazione dei sistemi di contabilizzazione e termoregolazione, che permettono, aggiornando gli impianti condominiali, di impostare individualmente il calore richiesto per ogni appartamento e di monitorare il consumo effettivo. Si tratta di un’ottima possibilità per i singoli condomini di razionalizzare il consumo energetico di cui hanno bisogno, decidendo la quantità di riscaldamento desiderata e ottimizzando i costi relativi. Il sistema in questione, peraltro, deve essere obbligatoriamente installato negli edifici di più recente concessione, mentre l’obbligo di aggiornamento per gli impianti più vecchi, al netto di numerose proroghe intervenute nel corso degli anni, è scaduto ufficialmente il 30 giugno 2017: per questo motivo, se notate che il vostro sistema di riscaldamento non è stato aggiornato, avete la possibilità di rivolgervi all’amministratore e di richiedere l’ottemperanza tramite un’apposita delibera assembleare.