feb 28

È possibile tutelare il diritto alla salute del cittadino e ottenere un interveto medico o diagnostico nei tempi stabiliti dalla legge

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È possibile tutelare il diritto alla salute del cittadino e ottenere un interveto medico o diagnostico nei tempi stabiliti dalla legge

Nel caso in cui dopo aver pagato il ticket, risulta che la lista d’attesa  per eseguire una visita specialistica, una risonanza magnetica, una tac o una ecografia  è troppo lunga in ospedale si può ottenere il rispetto della legge.

Infatti secondo  Dlgs 124/1998, il malato ha diritto alle prestazioni mediche entro tempi certi: vale a dire 30 giorni per le visite mediche specialistiche e 60 giorni per gli esami diagnostici.

In sostanza  la legge stabilisce il diritto del cittadino a conoscere la data entro cui avverrà la visita medica o l’esame diagnostico nonché il tempo massimo di attesa ma se la prestazione non può essere garantita entro i tempi massimi garantiti per legge il malato può pretendere che la medesima prestazione sia fornita dal medico privatamente, con la formula dell’intramoenia, senza costi aggiuntivi rispetto al ticket già pagato.

In questo caso il  malato dovrà presentare al direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di appartenenza una richiesta in carta semplice per prestazione in regime di attività libero-professionale intramuraria.

Dopo aver  fornito  i propri dati dovrà  indicare   che il Cup ha comunicato l’impossibilità di prenotare la prestazione richiesta entro i trenta o sessanta giorni e  che  la prestazione ha carattere urgente, incompatibile con i tempi di attesa indicati

Il citato  decreto legislativo n. 124/1998, all’articolo 3 comma 10, prescrive che i Direttori Generali disciplinino i tempi massimi intercorrenti tra la richiesta e l’erogazione delle prestazioni.

Pertanto il malato dovrà  chiedere che la prestazione richiesta (visita medica specialistica o esame diagnostico) venga resa in regime di attività libero-professionale intramuraria (o intramoenia, che dir si voglia), con onere a carico del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi del citato decreto legislativo n. 124/1998 articolo 3, comma 13 e che gli venga fornita immediata comunicazione in merito.

Infine, nell’istanza, il malato dovrà comunicare che, in mancanza di prenotazione in regime di attività libero-professionale intramuraria come richiesta, la  prestazione verrà effettuata privatamente, con preavviso di successiva richiesta di rimborso da parte dell’Azienda.

In sostanza il cittadino costretto a curarsi presso cliniche private non convenzionate a causa delle interminabili liste di attesa all’ospedale, incompatibili con il proprio stato di salute, può ottenere, dal Servizio Sanitario Nazionale, il rimborso delle spese sostenute a condizione che non sia possibile effettuare cure dello stesso tipo presso strutture pubbliche o convenzionate oppure non sia possibile farle entro i tempi previsti per legge.