giu 21

Diminuiscono i tassi di interesse e le sanzioni civili per chi deve regolarizzare i contributi INPS e INAIL per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

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Diminuiscono i tassi di interesse e le sanzioni civili per chi deve regolarizzare i contributi INPS e INAIL per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

La Banca Centrale Europea  ha ridotto di 5 punti base (0,05%) il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema  (ex Tasso Ufficiale di Riferimento)  che, a decorrere dal 16 marzo 2016, è pari allo 0,00%.

Tale variazione interessa  chi deve regolarizzare i contributi INPS e INAIL in quanto  diminuiscono l’interesse di dilazione e differimento e le sanzioni civili per omesso o ritardato versamento contributi.

Una recente circolare INPS  spiega le novità. Per le rateazioni presentate a decorrere dal 16 marzo 2016, l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili e l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovranno essere calcolati al tasso del 6% annuo.  Invece i  piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

La decisione della Banca Centrale Europea, comporta anche  la variazione delle sanzioni civili . Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari al 5,5% in ragione d’anno (tasso dello 0,00% maggiorato di 5,5 punti).

La medesima misura del 5,5% annuo viene applicata anche con riferimento all’ipotesi di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero.

In  caso di procedure concorsuali, come per esempio il fallimento, le sanzioni ridotte dovranno essere calcolate nella misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.

Nell’ipotesi di evasione, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti.

Il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell’interesse legale.